Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7701 del 12/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7701 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SARULLO CALOGERO N. IL 22/03/1959
avverso la sentenza n. 1971/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 12/11/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in parziale
riforma della decisione di primo grado che condannava Calogero Sarullo per il reato di cui
all’art. 75 comma 2 d.lgs. n. 159 del 2011, riconosciute le circostanze attenuanti
generiche, rideterminava la pena in mesi sei di reclusione per essere stato sorpreso
mentre conduceva un motociclo senza l’assicurazione obbligatoria.
2.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando la
delle deduzioni difensive ai fini della esclusione della responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché generico, atteso che non
adempie all’onere di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto
che sorreggono la richiesta di annullamento (art. 581 lettera c) cod. proc. pen.)
proponendo censure che non tengono conto delle argomentazioni poste a fondamento
della decisione impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 12 novembre 2013.
violazione di legge ed il vizio di motivazione non avendo la Corte territoriale tenuto conto