Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7697 del 12/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7697 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BONACCORSI ALESSANDRO N. IL 25/02/1978
avverso l’ordinanza n. 98/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA,
del 28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
Data Udienza: 12/11/2013
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con ordinanza del giorno 28.112012 il Tribunale di Sorveglianza di Messina,
rigettava l’istanza formulata da BONACCORSI Alessandro,-in espiazione di pena
confine 6.5.2021 per reati di resistenza, lesioni personali e rissa ed in custodia
cautelare per delitti di cui agli artt. 73 e 80 dpr 309/90 e di violazione legge armi.di
detenzione domiciliare per motivi di salute, risultando affetto da esiti di pancreatite
presupposto che il medesimo risultava affetto da patologie controllabili in ambito
carcerario, ove custodito in strutture attrezzate per medicina internistica e di servizio
psichiatrico, quale era quella in cui egli era ospitato; al diniego dell’istanza concorreva il
dato di pericolosità sociale dell’istante, desunta dalla pluralità di precedenti e pendenze
per reati gravi, per alcuno dei quali ( art. 416 bis cod.pen.) risultava raggiunto da
ordinanza di custodia cautelare, nonché dalle informative della Questura di Catania che
avevano evidenziato come il medesimo, ammesso agli arresti domiciliari nel 2010, era
stato rinvenuto al di fuori dell’abitazione, armato, unitamente a cinque soggetti del
clan mafioso di appartenenza. Pertanto il Tribunale riteneva altamente pericoloso il
ricorrente e considerato anche il lungo periodo di detenzione ancora da espiare e quindi
non sussistenti i presupposti per accedere alla richiesta difensiva.
Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato pel
tramite del difensore, per dedurre violazione degli artt. 47 c. 1 ter OP e 147 c. 1 e 2
cod.pen., nonché mancanza di motivazione. In particolare veniva fatta presente che
anche la mancanza di cure mediche appropriate e più in generale la detenzione in
condizioni inadeguate in rapporto alla gravità della malattia può costituire trattamento
contrario al senso di umanità;non sarebbero stati effettuati accertamenti diagnostici
sollecitati, il che darebbe la misura della inadeguatezza della struttura. L’istanza
sarebeb stata rigettata facendo prevalere valutazioni sulla pericolosità dell’interessato,
in contraddizione con le risultanze acquisite.
Il ricorso è basato su motivi non specifici e comunque manifestamente infondati
che sollecitano questa corte di legittimità a rivalutare i dati di fatto, operazione che è
inibita in detta sede, laddove il provvedimento impugnato risulta motivato con
aderenza alle evidenze disponibili ed è conforme al dettato normativo. Infatti
correttamente i giudici a quibus hanno correlato il diritto alla salute con le esigenze di
tutela della collettività e nel giusto contemperamento degli interessi hanno ritenuto, supportati dai dati clinici e dai pareri tecnici acquisiti-, che il diritto alla salute del
Bonaccorsi poteva dirsi ampiamente salvaguardato con l’inserimento in struttura
carceraria dotata di centro clinico, onde potergli apportare le immediate cure del caso,
i
acuta da ferita da arma da fuoco all’addome e da sindrome ansioso depressiva, sul
ricorrendo stringenti esigenze di natura cautelare e quindi la necessità di un presidio a
tutela della collettività.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 12 Novembre
2013.
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.