Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11475 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 12/05/2010), n.11475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33238-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

TARQUINIA 5/D, presso lo studio dell’avvocato TRELLA FALLA,

rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELI CARLO, RIOMMI MAURIZIO,

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 205/2006 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 24/06/2006 R.G.N. 896/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza in data 23.3.2006, rigettava l’appello proposto dalla società “Poste Italiane s.p.a.” avverso la sentenza del Tribunale, giudice del lavoro, di Perugia n. 675/04 del 29.6.2004, che aveva dichiarato che tra la società predetta e V.N. si era istaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 4.11.2000.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società “Poste Italiane s.p.a.” con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’intimata.

Diritto

Posto ciò rileva il Collegio che in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 31.3.2009 concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a.; dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti della lavoratrice sopra indicata in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).

In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

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