Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11447 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 12/05/2010), n.11447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27991-2005 proposto da:

P.S., P.A., elettivamente domiciliati in

ROMA VIALE G. ROSSINI 26, presso lo studio dell’avvocato VASSELLI

LAURA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato SIGNORE

GIUSEPPE, giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI TARANTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 172/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

TARANTO, depositata il 08/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato VASSELLI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

P.S. e P.A. chiedevano il rimborso della differenza I.C.I. versata per il 1997 nella misura del 6%, anzichè in quella del 4%, effettivamente dovuta, a seguito dell’annullamento, dichiarato con decreto dei Presidente della Repubblica del 17.2.1999, su ricorso straordinario avanzato avverso la Delib. Giunta 21 febbraio 1997, n. 435 che aveva innalzato l’aliquota I.C.I. dal 4% al 6%, e della Delib. Consiliare 5 marzo 1997, n. 53, punto 5.

Maturatosi il silenzio rifiuto i contribuenti proponevano distinti ricorsi innanzi alla C.T.P. di Taranto. Si costituiva il Comune deducendo il difetto di giurisdizione della Commissione tributaria e, nel merito, eccependo che la pronuncia del Presidente della Repubblica del 17.2.1999 aveva riguardato la sola delibera della Giunta e non anche quella del Consiglio comunale.

La C.T.P. adita, ritenuta la propria giurisdizione, disapplicava la delibera di Giunta perchè in contrasto con la L. n. 142 del 1990, art. 32, comma 2, lett. g) e comma 3, e con il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 6 come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 32;

riteneva, inoltre, anche la delibera del Consiglio illegittima.

Conseguentemente, accoglieva i ricorsi.

Il Comune impugnava le decisioni, contestando il potere di disapplicazione da parte della Commissione tributaria. La C.T.R. della Puglia, riunite le cause per connessione soggettiva e per l’identità delle questioni, riformava le sentenze dì primo grado ritenendo che non fosse nel potere delle Commissioni tributarie annullare atti amministrativi generali, sia pur “travestendo tale pronuncia in mera disapplicazione”. Confermava, pertanto, la validità della delibera emessa dal Consiglio comunale, competente al l’epoca in materia di aliquote I.C.I., nulla rilevando la motivazione per relatiomem a quella della Giunta n. 435, dato che dal contesto della seduta si evinceva un’intenzione deliberatoria.

Avverso detta decisione P.S. e P.A. propongono ricorso per cassazione su due motivi. Non risulta costituirò il Comune.

Diritto

Con il primo motivo i contribuenti lamentano la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 62 con erronea interpretazione ed applicazione del concetto di disapplicazione per avere la C.T.R. ritenuto che la C.T.P. non potesse disapplicare atti di contenuto generale in assenza di una pronuncia del giudice amministrativo.

Con la seconda censura si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per essersi la C.T.R., dopo aver preso atto della pronuncia di annullamento della delibera della Giunta con il D.P.R. 17 febbraio 1999, limitata a ritenere autonoma la delibera consiliare ed avere, solo su tale affermazione, dedotto la legittimità di quel provvedimento, omettendo di motivare il fondamento di quel giudizio e di pronunciarsi sui rilievi esposti dalla C.T.P. la quale nella propria decisione aveva dedotto che la motivazione di quel provvedimento era stata eseguita per relationem alla Delib. Giunta n. 436, emessa in pari data, ma di contenuto del tutto estraneo ai giudizio de quo.

Premesso che le controversie sul pagamento o il rimborso dell’ICI rientrano indubbiamente nel novero di quelle riservate al magistero tributario,osserva il Collegio che i contribuenti avevano impugnato il silenzio rifiuto serbato dai Comune sulla loro istanza di rimborso dell’I.C.I., instaurando una controversia di natura squisitamente tributaria in quanto volta, in via immediata e diretta, all’accertamento della debenza o meno della differenza ICI da loro pagata e non all’annullamento degli atti generali a monte, dei quali non avevano chiesto la eliminazione dal mondo giuridico, ma soltanto la disapplicazione, peraltro, solo della delibera del Consiglio comunale, tenuto conto che la Delibera della Giunta era già stata annullata, a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con D.P.R. 17 febbraio 1999, al limitato scopo di ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate.

i contribuenti non avevano richiesto un intervento di tipo demolitorio, come sembra ipotizzare la C.T.R., ma si erano limitati a presentare un’ordinaria domanda di rimborso, all’interno della quale l’ammissibilità o meno della verifica sulla legittimità delle delibere di fissazione delle aliquote, invocata dai contribuenti in via incidentale, non poteva integrare una questione di giurisdizione, ma solo i poteri del Giudice adito che, in ogni caso, era legittimato a darvi corso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, u.c. secondo il quale “le Commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano in relazione all’oggetto dedotto in giudizio”. (v., fra le tante, cass. civ. SS.UU. sent. n. 14386 del 2007 e sentt. nn. 15073 del 2004, 12176 del 2005, 6224 e 6265 del 2006 e 5929 del 2007).

Tutto ciò premesso, dichiarato assorbito il secondo motivo ed ogni altra eventuale censura,il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa per un nuovo esame ad altra sezione della C.T.R. della Puglia che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. della Puglia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione tributaria, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

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