Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11442 del 12/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 12/05/2010), n.11442
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sui ricorso 30202-200- proposto da:
COMUNE DI DOMUS DE MARIA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo
studio dell’avvocato CARLEO ROBERTO, rappresentato e difeso
dall’avvocato DOGLIO ITALO, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
SICRI SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli
avvocati MANCA A. JENNIFER, MARCIALIS LUIGI con studo in CAGLIARI VIA
PUCCINI 70, (avviso postale), giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 67/2005 della COMM. TRIB. REG. di CAGLIARI,
depositata il 11/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI DOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo
del ricorso, assorbiti gli altri.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Domus De Maria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Sardegna dep. il 11/10/2005 che rigettava il suo l’appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari che aveva accolto il ricorso della Si.Cri. s.r.l. avverso l’avviso di accertamento per ICI relativa all’anno 1996. Il Comune pone a fondamento del ricorso quattro motivi: in primo luogo deduce la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 33 e art. 24 Cost. per essersi la discussione svolta in pubblica udienza ad istanza di controparte senza che fosse dato avviso per omessa comunicazione della data della discussione cui non aveva partecipate – poi omessa pronunzia sul rilievo di inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi;
violazione dell’art. 2697 c.c. in ordine alla prova del possesso degli immobili;
infine violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 in ordine alla decadenza dell’accertamento. La società ha resistito con controricorso.
La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza e la contribuente ha presentato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ di preliminare esame la questione della rappresentanza processuale a norma dell’art. 75 c.p.c. dell’organo che ha presentato il ricorso.
La questione, benchè proposta, nella memoria ex art. 378 c.p.c. è, in ogni caso, esaminabile d’ufficio. Si osserva, in particolare, che il ricorso è stato proposto “nell’interesse del Comune di Domus de Maria … in persona del Sindaco pro tempore e del Responsabile dell’Area Tributi Sig. C.I. quest’ultimo autorizzato a proporre ricorso nanti codesta Suprema Corte giusta deliberazione della Giunta Comunale …” e che la procura a margine del ricorso in favore dell’avv. Italo Doglio, e dallo stesso autenticata, porterebbe la sola sottoscrizione illeggibile, ma comunque attribuibile al C.. Il Comune non ha partecipato alla discussione nè ha presentato memorie ex art. 378 c.p.c. nè, in qualsiasi modo, ha contestato tale attribuzione.
Orbene se non può contestarsi che il Comune sta in giudizio, come da intestazione del ricorso,in persona del Sindaco,tuttavia la delega alle liti risulta conferita dal solo funzionario responsabile che sarebbe a sua volta stato delegato dalla Giunta.
Ora anche ad ammettere la validità della delega da parte della Giunta, per l’assorbente motivo che della stessa fa parte necessariamente il Sindaco, va osservato che lo Statuto del Comune di Domus De Maria non prevede alcuna facoltà di delega da parte del Sindaco.
Invero l’art. 24 prevede che il Sindaco ha la rappresentanza legale dell’Ente e l’art. 26 prevede che “Il vicesindaco è l’assessore che riceve dal sindaco delega per esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o impedimento”. Nessuna altra norma è rinvenibile. Le SS.UU. di questa Corte (n. 12868/2005) hanno chiarito che “una volta assegnato allo statuto il valore di norma fondamentale dell’organizzazione dell’ente locale, che non trova altri limiti che quelli imposti da principi espressamente connotati da inderogabilità, ed escluso che il riconoscimento della rappresentanza del Comune in capo al sindaco ad opera dell’art. 50 costituisca un principio inderogabile, si impone una lettura dell’art. 6, comma 2 del testo unico, lì dove prevede che lo statuto specifica … modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio, nel senso che è attribuito alla autonomia statutaria un potere non limitato alla disciplina organizzativa della rappresentanza legale, ossia alla materia delle autorizzazioni a promuovere o resistere alle liti – secondo una interpretazione letterale della norma non più consentita dal quadro generale di riferimento – ma comprensivo della individuazione del soggetto investito del potere di rappresentanza processuale, in via generale o in relazione a determinate categorie di controversie, assumendo l’inciso anche in giudizio non già una accezione limitativa, ma estensiva dell’ambito di previsione della norma. Ed è da ritenere che lo statuto, nel disciplinare la rappresentanza in giudizio, non trovi neppure la limitazione posta dal principio generale dell’ordinamento secondo il quale la rappresentanza processuale non può essere disgiunta da quella sostanziale, atteso che la forza della previsione statutaria vale ad assorbire l’esigenza che a tale principio è sottesa, restando il profilo della competenza sostanziale in ordine alla materia oggetto della lite confinato nella sfera interna dell’organizzazione dell’ente. Si è al riguardo opportunamente posta in evidenza in dottrina l’irrazionalità dell’opzione interpretativa diretta a negare che lo statuto degli enti locali, peraltro in presenza della norma di cui all’art. 6, comma 2 del testo unico, abbia il potere, proprio degli statuti delle persone giuridiche private, ai sensi dell’art. 75 c.p.c., comma 3, di attribuire la rappresentanza processuale anche a soggetti diversi da quelli titolari della rappresentanza legale”.
In mancanza di possibilità di valida delega al funzionario, perchè lo Statuto non la prevede,la procura alle liti, come sopravisto attribuibile al solo funzionario,deve ritenersi inefficace,onde nel presente giudizio non esiste valida rappresentanza processuale del Comune.
Non è poi superfluo osservare che nessuna influenza può avere la disposizione del novellato D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3 prevedeva, nel testo originario, che: “L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante l’organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento”.
Tale disposizione è stata sostituita dal D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, comma 1 convertito con modificazioni nella L. 31 maggio 2005, n. 88, in vigore dal 1 giugno 2005 (ma applicabile ai processi in corso ai sensi del comma 2 dello stesso articolo) in base al quale “l’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso,può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio” ma è inapplicabile al giudizio di cassazione. (v. Cass. n. 6727/2007) Gli altri motivi sono assorbiti.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ricorrono equi motivi, anche in considerazione, del recente consolidamento nel superiore senso della giurisprudenza, per compensare interamente le spese del giudizio.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010