Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20768 del 30/09/2020
Cassazione civile sez. III, 30/09/2020, (ud. 14/09/2020, dep. 30/09/2020), n.20768
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 29174/2018 R.G. proposto da:
D.G., e D.I., rappresentati e difesi dall’Avv.
Silvia Denora, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,
Via Appia Nuova, n. 612;
– ricorrenti –
contro
S.L., e M.M., rappresentati e difesi dagli
Avv.ti Roberto Amodio, e Giovanni Savino, con domicilio eletto in
Roma, via Barbara Tortolini, n. 30, presso lo studio del Dott.
Alfredo Placidi;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, n. 1124/2017,
depositata il 28 agosto 2017;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 settembre
2020 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.
Fatto
RILEVATO
che:
S.L. e M.M. convennero in giudizio avanti il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, il notaio D.F. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dello svolgimento, in tesi gravemente negligente, dell’attività di delegato alla vendita in una procedura esecutiva immobiliare;
dedussero che aveva sbagliato nel predisporre il bando di vendita e, conseguentemente, la pubblicità connessa, avendo indicato un indirizzo errato che aveva indotto “la gente” (così nella sentenza impugnata) a credere che ad essere posto in vendita fosse l’appartamento di loro proprietà;
interrotto il giudizio per la morte del convenuto e riassunto nei confronti degli eredi ( D.V.C.M., D.A., D.I. e D.G.), il Tribunale rigettò la domanda e condannò gli attori al pagamento, in favore dei predetti, delle spese processuali oltre che della somma di “Euro 4.500 per ognuno” in applicazione dell’art. 96 c.p.c.;
pronunciando sul gravame interposto dai soccombenti, la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma di detta decisione, ha dichiarato “non dovuto il pagamento della somma di Euro 4.500 in favore degli appellati disposta ex art. 96 c.p.c., dalla decisione di primo grado”, questa confermando nel resto, ma compensando integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
avverso tale decisione D.G. e I. propongono ricorso per cassazione affidato a sette motivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui resistono gli intimati depositando controricorso;
la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Diritto
CONSIDERATO
che:
deve preliminarmente rilevarsi il difetto di integrità del contraddittorio;
il ricorso, infatti – proposto solo da due dei quattro eredi dell’originario convenuto (il notaio D.F.) subentrati nel corso del giudizio di primo grado a seguito del decesso della parte e poi come tali anche evocati, tutt’e quattro, nel giudizio di appello, nel quale tutti si costituirono – risulta diretto (e notificato) solo alle controparti (i coniugi S. – M., originari attori/appellanti) e non anche agli altri due coeredi, D.V.C.M. e D.A., da considerarsi – secondo giurisprudenza più che consolidata di questa Corte – litisconsorti processuali necessari, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso (Cass. 19/03/2014, n. 6296; 19/01/2007, n. 1202; 06/02/2004, n. 2292; 19/06/2002, n. 8862; 18/10/2001, n. 12740; 17/04/2001, n. 5603; 18/05/2000, n. 6480);
nei confronti di questi ultimi va pertanto ordinata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di D.V.C.M. e D.A., fissando a tal fine termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinviando la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020