Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7678 del 12/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7678 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANCORA BIAGIO N. IL 28/03/1947
avverso la sentenza n. 200/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 04/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
Data Udienza: 12/11/2013
Ritenuto in fatto e in diritto
Con sentenza resa il giorno 4.6.2012, la corte d’appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto, in
composizione monocratica del 23.6.2010, che aveva condannato alla pena di anni
uno e giorni quindici di reclusione ANCORA Biagio, per il reato di cui all’ art. 9 L.
1423/1956, per avere violato le prescrizioni a lui imposte, relativamente alla
ribadiva che l’imputato era stato ripetutamente colto nell’arco di quattro mesi a
frequentare soggetti pregiudicati, quali Torrisi, Pastore ed i fratelli Albano.
Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato pel
tramite del suo difensore, deducendo erronea applicazione della legge penale e
manifesta illogicità della motivazione: l’imputato solo occasionalmente e per motivi
di lavoro (avendo lavorato in un bar come cameriere e quindi avendo servito ai
tavoli esterni) si sarebbe incontrato con i menzionati, cosicchè l’aver incontrato in
qualche occasione persone pregiudicate, durante lo svolgimento del suo lavoro, e
non in altre occasioni, non sarebbe sufficiente ad integrare il delitto in
contestazione.
Il ricorso è basato su motivi in parte fatto -e quindi non consentiti in sede di
legittimità- ed in parte manifestamente infondati; i giudici del merito hanno
adeguatamente argomentato sulla sussistenza di prove di ripetuta violazione delle
prescrizioni ad opera dell’Ancora, sottolineando l’inconsistenza delle giustificazioni
addotte, poiché gli incontri accertati dalla Polizia non consistevano in fugaci saluti
o contatti occasionali collegati all’attività lavorativa svolta dall’imputato, ma di
incontri ripetuti e ravvicinati nel tempo e quindi non consentiti. Nessun deficit
motivazionale può quindi essere lamentato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del4e ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro
mille, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
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e
sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno a cui era sottoposto; la corte
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 12 Novembre 2013.