Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7677 del 12/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7677 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOMARTIRE LUCA N. IL 15/11/1976
avverso la sentenza n. 1104/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 18/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
Data Udienza: 12/11/2013
Ritenuto in fatto e in diritto
Con sentenza resa il giorno 18.6.2012 la corte d’appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto confermava la sentenza del gup del Tribunale di Taranto , del
17.10.2011 che aveva condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione
LOMARTIRE Luca per il reato di cui agli artt. 56-575 cod.pen., ai danni di Corona
Stefano; la corte ribadiva che a carico dell’imputato concorreva una solida
piattaforma accusatoria fondata sulle dettagliate dichiarazioni della parte offesa,
compendio probatorio; veniva ritenuto il dolo diretto, considerato il movente che
aveva animato l’autore , alimentato da una forte tensione tra i due nuclei familiari
a seguito del tentato omicidio di uno dei fratelli del Corona ad opera di Lomartire
Giovanni, fratello dell’imputato.
Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
personalmente, deducendo vizio di motivazione, ritenuta manifestamente illogica ,
atteso il quadro indiziario insufficiente.
Il ricorso è basato su motivi non specifici e manifestamente infondati; i
giudici del merito hanno adeguatamente argomentato sulla sussistenza di prove di
colpevolezza dell’imputato, dando conto degli elementi raccolti, correttamente
valutati secondo un percorso logico argomentativo privo di mende logiche o
giuridiche. Corretto è stato escludere l’ipotesi della desistenza volontaria, così come
adeguato è stato l’inquadramento nella previsione normativa
suindicata, in linea
con il costante orientamento di questa Corte di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro
mille, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 12 Novembre 2013.
suggellata dal fatto che lo stesso imputato non ebbe a contrastare il ricco