Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20786 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 30/09/2020), n.20786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13753-2019 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARDINAL DE

LUCA 10, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7457/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. G.M. impugnava l’avviso bonario di pagamento con il quale l’Agenzia delle Entrate non riconosceva al contribuente il diritto alla detrazione con riferimento alle spese sostenute per l’installazione di un impianto di antifurto su un immobile di sua proprietà per mancata indicazione nella causale dei bonifici previsti dalla normativa di riferimento.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso per insufficiente descrizione delle opere nella causale dei bonifici bancari.

3. Sull’impugnazione proposta dal contribuente la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello rilevando che il diritto alla detrazione per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio va riconosciuto solamente ove vegano rispettati gli adempimenti previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 41/1998 costituiti dalla disposizione del bonifico bancario dal quale risulta la causale del versamento, ciò al fine non solo di consentire il controllo dell’Agenzia delle Entrate ma anche di permettere alla banca e alle Poste la ritenuta d’acconto prevista dal D.L. n. 98 del 2001, art. 2.

4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo G.M. denuncia nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 132, n. 4, e art. 36 disp. att. c.p.c., n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR reso una motivazione apparente recependo acriticamente le conclusioni della sentenza di primo grado e non tenendo conto dei plurimi rilievi formulati dal contribuente con l’atto di appello.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16 bis, comma 1, lett. f, e del D.L. n. 78 del 2010, art. 25, per avere la CTR da una parte aderito alla motivazione della CTP così negando il diritto alla detrazione per insufficiente descrizione della natura delle opere nella causale dei bonifici e dall’altra per aver negato il diritto alla detrazione solo perchè la legge prevede l’obbligo della ritenuta a carico delle banche.

1.2 Con il terzo motivo lamenta il ricorrente la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il giudicato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR, aderendo alla motivazione della sentenza della CTP, negato la detrazione sulla base di una circostanza di fatto (insufficiente descrizione delle opere nella causale dei bonifici) diversa da quella posta a fondamento dell’avviso bonario di pagamento (mancata indicazione della norma agevolativa nella causale dei bonifici).

1.3 Con il quarto motivo si censura la mancata decisione da parte della CTR sul terzo motivo di appello con il quale G.M. aveva denunciato l’omessa pronuncia da parte dei giudici di primo grado sulla decisività delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di attestazione da parte i beneficiari dei bonifici di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità di impresa ai fini della loro corretta determinazione del reddito.

1.4 Con il quinto motivo si denuncia omessa pronuncia sulla illegittimità del pedissequo provvedimento di irrogazione delle sanzioni per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, commi 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. E’ noto che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. In particolare, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E così, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

2.2 Nella specie la CTR non ha solo mostrato di condividere l’appellata sentenza ma ha sufficientemente enunciato le ragioni in fatto e diritto che sorreggono il decisum individuate nella inosservanza da parte del contribuente della normativa primaria e secondaria di settore.

3 Il secondo motivo è fondato.

3.1 Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16 bis, comma 1, lett. f), riconosce il diritto alla detrazione di imposta per le spese sostenute per la realizzazione di ” interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”. Il D.M. n. 41 del 1998, art. 1, comma 3, richiamato dalla citata disposizione, art. 16 bis, comma 9, stabilisce che “il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”.

3.2 Dal bonifico, quindi, devono risultare: la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga, il codice fiscale (o il numero di partita Iva) del beneficiario del pagamento. 3.3 Nel caso in esame la lettura delle contabili riprodotte nel ricorso consente di ritenere soddisfatti gli adempimenti richiesti dalla normativa ministeriale sopra richiamata dal momento che i bonifici recano la causali che fanno espresso riferimento ai lavori di installazione dell’antifurto e alle fatture emesse prestatori d’opera.

3.4 La norma, infatti, non impone che il bonifico contenga una descrizione degli interventi e delle opere che il richiedente il beneficio ha commissionato ma esige che venga indicata la causale. La CTR, quindi, nel recepire le argomentazioni del CTP, trascritte nel ricorso, che hanno ritenuto generiche le motivazioni poste a base del passaggio di denaro, non ha fatto buon governo della normativa sopra richiamata.

4. Il terzo motivo merita anch’esso accoglimento.

4.1 Come si evince dalla lettura dell’avviso, riprodotto nel ricorso, l’Amministrazione Finanziaria indicava come unica ragione di fatto per denegare la detrazione l’omessa indicazione, nella causale dei bonifici, della norma agevolativa di riferimento (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16 bis). La CTP ha motivato il rigetto del ricorso per insufficiente descrizione delle opere nella causale dei bonifici. La CTR, pur in presenza di una specifica doglianza da parte dell’appellante di violazione dell’art. 112 c.p.c. (riassunta in ossequio al principio di autosufficienza a pagina 9 del ricorso), ha condiviso le motivazione del giudice di prime cure.

4.2 Va rilevato, come insegna questa Corte, che nel giudizio tributario la materia del contendere è delimitata dalle ragioni di fatto e di diritto esposte dall’Ufficio nell’atto impositivo e dagli specifici motivi di impugnazione dedotti dal contribuente. Il processo tributario è, infatti, diretto ad accertare la legittimità, oltre che la fondatezza, della pretesa tributaria, sulla base dell’atto impugnato e alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, entro i limiti delle contestazioni mosse dal contribuente (cfr. Cass. 1825/2010,21579/2011 e da ultimo 4093/2019).

5. Il quarto motivo è fondato.

5.1 Il contribuente per contestare la motivazione dell’avviso di accertamento aveva prodotto nel corso del giudizio di primo grado le dichiarazioni sostitutive, riprodotte per autosufficienza nel ricorso per cassazione, nelle quali i beneficiari dei bonifici attestano di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità di impresa ai fini della loro corretta determinazione del reddito.

5.2 La produzione era finalizzata a contrastare le ragioni poste a sostegno dell’avviso secondo le quali la mancata indicazione nel bonifico della norma agevolatrice impediva agli istituti di credito di operare la ritenuta prevista dal D.L. n. 78 del 2010, art. 25, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010.

5.3 Tale disposizione stabilisce che le banche e le Poste Spa operino, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 10 per cento, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari del pagamento, sui bonifici effettuati dai contribuenti che intendono avvalersi di deduzioni e detrazioni fiscali.

5.4 Sul punto la circolare nr 43/E dell’Agenzia delle Entrate il cui testo per la parte che interessa è stato trascritto nel ricorso, chiarisce che con riferimento alla detrazione prevista dall’art. 16 bis TUIR che ” la detrazione spetti anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario utilizzato per effettuare il pagamento dei… sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta previsto dall’art. 25 sopra richiamato. In tal caso è necessario che il beneficiario dell’accredito attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito”.

5.5 La circostanza di fatto dedotta in uno specifico motivo di appello, riassunto in ossequio al principio di autosufficienza nel ricorso, ha, quindi, una incidenza causale decisiva sulla controversia e il suo esame avrebbe portato ad un differente esito.

6. Il quinto motivo risulta assorbito.

7. In accoglimento dei primi quattro motivi l’impugnata sentenza va cassata; la causa non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, può essere decisa nei merito con l’accoglimento dell’originario ricorso proposto dal contribuente.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza mentre quelle relative ai gradi di merito vanno compensate tra le parti in ragione della complessità della materia e degli esiti dei giudizi.

PQM

La Corte:

– accoglie il secondo, terzo e quarto motivo ricorso, rigettato il primo ed assorbito il quinto, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto da G.M.;

– condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 500 per compensi oltre Euro 200 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge;

– compensa tra le parti le spese relative ai gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

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