Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11325 del 11/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 11/05/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11325
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati RICCIO
ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, ANTONELLA PATTERI, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
G.R., G.G., quali unici eredi di
G.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI
RIENZO 163, presso lo studio dell’avvocato FRATACCIA GIUSEPPE, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO D’ALESSIO,
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
G.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 687/2007 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del
27/11/07, depositata il 14/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..
La Corte d’appello di Venezia, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta da G.S. contro l’Inps, diretta all’accertamento dell’insussistenza dell’indebito pensionistico fatto valere dall’Istituto, e al recupero di quanto già trattenuto dall’ente, con riferimento alla circostanza che il Settimo, titolare di pensione INPDAP su cui gli era stata corrisposta l’indennità integrativa speciale, era titolare anche di pensione Inps con la quale era stato erogato analogo emolumento, effettivamente non dovuto anteriormente al 1996, a parere dell’Inps.
La Corte di merito faceva riferimento all’orientamento interpretativo secondo cui il divieto di cumulo posto dalla L. n. 843 del 1978, art. 19, non è applicabile anche all’ipotesi di concorso di pensione dell’assicurazione generale obbligatoria, o di gestione sostitutive o integrative della stessa, con pensione a carico dello Stato.
L’Inps ricorre per cassazione. Gli (Ndr: testo originale non comprensibile) eredi dell’assicurato resistono con controricorso illustrato da memoria.
Il ricorso, che denuncia violazione della L. n. 843 del 1978, art. 19 e della L. n. 160 del 1975, art. 10 è qualificabile come manifestamente fondato.
Al riguardo è richiamabile il principio enunciato, con riferimento a fattispecie analoga, da Cass. S.U. n. 25616/2008, secondo cui la L. n. 843 del 1978, art. 19, comma 1, in relazione alla disciplina di adeguamento al costo della vita delle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria fondata sulla corresponsione di quote aggiuntive (cosiddette quote fisse) di importo uguale per tutte le pensioni, di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10, ha escluso, a decorrere dal primo gennaio 1979, che lo stesso soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale, possa fruire su più di una pensione di tali quote aggiuntive, o dell’incremento dell’indennità integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della vita; con la conseguente applicazione di tale regola anche nel caso di titolarità di una pensione dell’assicurazione generale obbligatoria e di una pensione dello Stato, ipotesi in cui al pensionato, come precisa il citato art. 19, comma 2, continua a corrispondersi l’indennità integrativa speciale inerente alla pensione statale e non spettano, invece, le quote aggiuntive sulla pensione dell’assicurazione generale obbligatoria corrisposta dall’Inps.
Non sono conferenti i riferimenti del controricorso alle problematiche, anche sul piano della costituzionalità della disciplina, riguardanti i limiti di applicabilità del divieto di cumulabilità di indennità di adeguamento al costo della vita in ipotesi di cumulo di pensione e retribuzione. Del resto, nel caso di cumulo di pensione dell’AGO con altra pensione l’esigenza della salvaguardia di un importo minimo della pensione dell’assicurazione generale è direttamente assicurata dalla disposizione di cui all’art. 19, comma 6 (nel testo D.L. n. 663 del 1979, ex art. 14 convertito nella L. n. 33 del 1980), secondo cui le limitazioni di cui all’articolo non si applicano alle pensioni integrate al trattamento minimo. Peraltro anche le questioni di costituzionalità sono state esaminate dalla citata sentenza delle S.U., con richiamo di Corte Cost. n. 249/1985, 354/1988 e 854/1988).
Infine le questioni relative ad eventuali limiti alla ripetizione dell’indebito, proposte con il controricorso, non sono state esaminate dalla sentenza di appello e dovranno semmai essere vagliate, anche sotto il profilo dell’ammissibilità, dal giudice di rinvio.
Il ricorso deve quindi essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice, che si atterrà al già riportato principio di diritto e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di Cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010