Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20499 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 29/09/2020), n.20499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4023-2019 proposto da:

B.D.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

197, presso lo studio dell’avvocato MAURO MEZZETTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO NOLA;

– ricorrente –

contro

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

32, presso lo studio dell’avvocato CORRADO GIACCHI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO TATOZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3210/2018 della COME D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LA MORGESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Corte d’appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il gravame di B.D.R. avverso l’impugnata sentenza che, per quanto ancora interessa, aveva rigettato la sua domanda di attribuzione di assegno divorzile a carico dell’ex coniuge G.L..

Corte ha valutato le condizioni delle parti: la B.D.R. aveva piena capacità lavorativa ed era dunque indipendente, svolgeva attività imprenditoriale in forma individuale, cui collaborava il nuovo compagno con il quale conviveva (come emergeva dalle dichiarazioni testimoniali del custode dello stabile e da una relazione investigativa), i suoi redditi erano cresciuti negli anni considerati; il G. sopportava i non trascurabili oneri economici per il mantenimento del figlio e per l’acquisto di un appartamento destinato al figlio stesso e alla ex moglie, come da accordi in sede di separazione.

La B.D. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 29 gennaio 2019, resistito dal G.. La ricorrente ha presentato anche un controricorso, notificato il 9 aprile 2019, allo scopo di “resistere alla eccezione di inammissibilità formulata dal resistente” e una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente, l’istanza di rinvio alla pubblica udienza avanzata della ricorrente nella memoria non può essere accolta, essendo la decisione sul ricorso in esame priva di rilievo nomofilattico.

Il primo motivo del ricorso, che denuncia nullità della sentenza pubblicata il 29 giugno 2018 ma deliberata in data successiva (“Così deciso in Milano il 13/9/2018”), è inammissibile, appuntandosi su un aspetto, riguardante la indicazione della data della deliberazione, privo di rilievo decisorio, costituente un mero errore materiale che non dà luogo a nullità processuale. Ed infatti, la data di deliberazione della sentenza, a differenza della data di pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), non è un elemento essenziale dell’atto processuale, sicchè tanto la sua mancanza, quanto la sua erronea indicazione, non integrano alcuna ipotesi di nullità, ma costituiscono fattispecie di mero errore materiale, come tale emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c. (Cass. n. 21806 del 2017). Nel motivo è segnalata la presenza di ulteriori incongruenze nella sentenza, riguardanti l’indicazione dei redditi e dell’entità della imposizione fiscale della B.D., integranti tuttavia meri errori materiali non decisivi ai fini della regolamentazione dei rapporti patrimoniali post-coniugali. L’ulteriore doglianza, secondo cui nella determinazione dei redditi della ricorrente doveva intendersi ricompreso l’assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione, oltre ad essere formulata in senso apodittico e senza dimostrare la decisività del vizio denunciato, si risolve nella critica di valutazioni di fatto incensurabili in questa sede.

Il secondo motivo è inammissibile. Esso contiene in rubrica la denuncia di vizi motivazionali e di “errata interpretazione della funzione dell’assegno divorzile”, senza tuttavia indicare specificamente le affermazioni che si assumono viziate e le ragioni dei vizi denunciati, limitandosi la ricorrente a riferire le doglianze proposte nell’atto di appello. La censura concernente l’omesso esame di una “relazione investigativa non firmata” non è sviluppata e non mette questa Corte in condizione di comprenderne il significato.

Con il terzo e quarto motivo la ricorrente denuncia violazione di legge, con riguardo alla valutazione della convivenza more uxorio con altra persona, dell’autosufficienza economica, del divario reddituale tra gli ex coniugi e del peggioramento delle sue condizioni economiche rispetto al tenore di vita matrimoniale. I suddetti motivi sono inammissibili, essendo diretti impropriamente a sollecitare una rivisitazione di apprezzamenti di fatto adeguatamente e incensurabilmente operati dai giudici di merito. La riferita circostanza secondo la quale la ricorrente avrebbe iniziato a svolgere l’attività imprenditoriale successivamente alla separazione non scalfisce ma conferma la correttezza della valutazione dei giudici di merito, secondo i quali la ricorrente, al momento della decisione, non si trovava nella condizione di non potersi procurare mezzi adeguati per ragioni oggettive, come richiesto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, modificata dalla L. n. 74 del 1987, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile.

Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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