Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7657 del 12/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7657 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONTERISI ROBERTO N. IL 29/03/1984
avverso la sentenza n. 13529/2012 TRIB.SEZ.DIST. di ANDRIA, del
05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
Data Udienza: 12/11/2013
Ritenuto in fatto e in diritto
Con sentenza resa il giorno 5.11.2012, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. il
Tribunale di Trani, sez. distaccata di Andria, applicava a MONTERISI Roberto imputato dei reati di cui agli artt. 75 L. 159/2011-, la pena concordata tra le parti
di mesi otto e giorni venti di reclusione.
Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato pel
quanto agli elementi integranti la fattispecie.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un
meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza
di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo aver accertato che
non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art.
129 c.p.p. Ne consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata
pena art. 444 c.p.p., – l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o
soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dal patteggiamento.
Tanto premesso, il Collegio osserva che i motivi di ricorso appaiono privi di
specificità e comunque manifestamente infondati, atteso che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è da un lato, adeguato a quanto contenuto
nell’accordo intervenuto fra le parti e dall’altro, ha specificatamente escluso la
sussistenza dei presupposti di cui all’art.129 c.p.p, richiamando la confessione
dell’imputato in sede di udienza di convalida dell’arresto ed il contenuto degli atti di
indagine. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento
in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente
adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante
giurisprudenza di legittimità (si vedano tra le altre, Cass. SS.UU. 27 marzo 1992,
Di Benedetto; SS.UU. 27 settembre 1995, Serafino; SS.UU. 25 novembre 1998,
Messina).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della
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tramite del difensore, deducendo mancanza e/o contraddittorietà della motivazione,
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro
millecinquecento, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in favore della
Così deciso in Roma, 12 Novembre 2013.
cassa delle ammende.