Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20641 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. I, 29/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 29/09/2020), n.20641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5442/2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della

I sezione civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato BARUTTI CARLO;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

03/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Venezia, con decreto depositato in data 3.01.2019, ha rigettato la domanda di B.S. alias B.A. alias B.S., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non essendo stato il suo racconto ritenuto credibile (il ricorrente aveva riferito che nel 2016 era stato rapito dai ribelli, che lo avevano costretto a derubare viaggiatori, e di essere fuggito per il timore che gli stessi ribelli attuassero la minaccia di denunciarlo alla polizia come facente parte del loro movimento).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel suo paese di provenienza.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione B.S. alias B.A.u alias B.S. affidandolo a due motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata censurata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole il ricorrente che il Tribunale non aveva valutato correttamente la pericolosità e la situazione di violenza generalizzata esistente in (OMISSIS), all’uopo citando report tratti da internet.

2. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che questa Corte, ai fini della concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) anche recentemente, ha statuito chela nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018, Rv. 648790).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato, alla luce di fonti internazionali qualificate, come il Ministero dell’Interno, Commissione nazionale diritto all’asilo, report del 30 ottobre 2017, l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato in (OMISSIS) (evidenziando che il leader dei ribelli aveva dichiarato il cessate il fuoco unilaterale e che molti rifugiati e sfollati provenienti dal Gambia erano tornati nelle proprie case) ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. del 12/12/2018 n. 32064).

Ne consegue che le censure del ricorrente sul punto si configurano come di merito, e, come tali inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3.

Il ricorrente espone di aver intrapreso un proficuo percorso di integrazione in Italia, avendo lavorato per tutto il 2018 con contratti a tempo determinato in agricoltura.

4. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che il ricorrente non si è minimamente confrontato con la valutazione effettuata dal giudice di merito secondo cui lo stesso non aveva raggiunto un adeguato livello di occupazione, svolgendo un’attività lavorativa non dotata di sufficiente stabilità.

In ogni caso, il richiedente si duole che non si è tenuto conto del suo percorso di integrazione, non considerando che tale elemento – l’unico dallo stesso invocato a sostegno della domanda di protezione umanitaria – secondo il costante insegnamento di questa Corte, può essere sì considerato in una valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza della situazione di vulnerabilità, ma non può, tuttavia, da solo esaurirne il contenuto (vedi sempre Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.100,00 oltre alle spese prenotate a debito (S.P.A.D.).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

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