Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20430 del 28/09/2020
Cassazione civile sez. trib., 28/09/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 28/09/2020), n.20430
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9807/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
G.D. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simona Rendina e
Andrea Carboni, presso il cui studio domicilia elettivamente in Roma
via Muggia n. 21, giusta mandato a margine del controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 297/9/2013, depositata il 9 ottobre 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 novembre
2019 dal Consigliere Dott. Dinapoli Marco.
Fatto
RILEVATO
CHE:
G.D., socia al 50% della Gioia distribuzioni s.r.l., ricorreva avverso il diniego di annullamento in autotutela, da parte dell’Ufficio di Roma, di un avviso di accertamento e conseguente cartella, a suo dire illegittimo perchè la società aveva presentato domanda di definizione delle liti pendenti ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16. La C.T.P. di Roma dichiarava il ricorso inammissibile con sentenza n. 306/38/2011. La contribuente proponeva appello, che veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 297/9/2013 depositata il 9 ottobre 2013.
L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione per violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) perchè la CTR avrebbe erroneamente ritenuto estensibile anche alla socia non richiedente la definizione agevolata della lite richiesta dalla società. Chiede cassarsi la sentenza con rinvio, vinte le spese.
La contribuente resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.-La contribuente, come rappresentata in giudizio, ha depositato in atti in data 14 novembre 2019 una richiesta di estinzione del giudizio avendo presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, provvedendo altresì al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione. L’istanza è stata accolta dall’Agenzia delle entrate, che ha provveduto a cancellare l’ipoteca in precedenza iscritta a garanzia del credito, come documentato dalla G.. 2.- Si è verificata dunque, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione ex lege del processo che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevate dalle parti. Le spese processuali possono essere compensate, come richiesto dalla contribuente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 28 settembre 2020