Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20436 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/09/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 28/09/2020), n.20436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24551-2015 proposto da:

IL RISTORANTE DEL CENTRO SRL UNIPERSONALE, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA BENEDETTO CROCE, 66-68, presso lo studio dell’avvocato

FEDERICO FALZONE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

E contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1854/2015/16,6 della COMM. TRIB. REG. SEZ.

DIST. di BRESCIA, depositata il 05/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/11/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia n. 1854/2015

depositata il 5.5.2015, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 novembre 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La premessa del presente contenzioso è costituita dal processo verbale di constatazione redatto dalla Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia nei confronti di Practice srl, previo esame della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2006 e dell’atto di definizione ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-bis, per lo stesso anno con riguardo al Ristorante del Centro srl Unipersonale, odierno ricorrente; l’ente impositore accertava la contabilizzazione – da parte della società odierna ricorrente – di costi per sponsorizzazioni effettuate da Practice srl per effetto di contratto stipulato nel medesimo anno con il quale questa si obbligava a fornire al ricorrente Ristorante una serie di servizi legati alla sponsorizzazione di una auto partecipante al campionato italiano GT; a seguito dell’attività istruttoria svolta dalla menzionata Direzione Regionale era emerso che Practice srl aveva contabilizzato e dedotto costi per fatture di acquisto relative ad operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti con contestuale emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti in quanto recanti importi artatamente gonfiati; il meccanismo posto in essere definito fraudolento – era finalizzato a garantire agli sponsor costi fittizi e la detrazione dell’IVA, oltre ad incanalare consistenti flussi finanziari verso paradisi fiscali, così creando poste di liquidità non tracciabili; a seguito di richiesta dell’amministrazione e relativa produzione documentale della parte, interveniva contraddittorio tra il Ristorante e l’Agenzia delle Entrate, all’esito del quale quest’ultima riteneva sussistente una ipotesi di sovrafatturazione dei costi provenienti da Practice srl nei confronti della odierna ricorrente; in particolare, l’Agenzia rilevava le seguenti criticità: a) redazione del contratto di sponsorizzazione su un modello standard, senza indicazione delle modalità di calcolo del corrispettivo; b) il contratto sarebbe stato sottoscritto dal pilota P., il quale era sprovvisto di titolo idoneo; c) dalle foto esibite, in quanto non contestualizzate, non era possibile risalire al tempo e al luogo delle singole gare; d) le sponsorizzazioni riguardavano il solo marchio (OMISSIS), senza che peraltro fosse indicato il punto vendita: risultava pertanto incomprensibile come siffatta sponsorizzazione su circuiti anche molto distanti dalla sede della odierna ricorrente avesse potuto fare registrare un ritorno economico con la realizzazione di maggiori incassi; e) la contribuente si era contrattualmente obbligata ad investire in pubblicità del marchio il 4% del fatturato lordo e tuttavia nell’anno 2006 aveva investito il 6,72% senza la sicurezza di conseguire maggiori vendite; f) infine nel processo verbale di constatazione risultava che, per prestazioni simili, gli importi variavano in maniera abnorme, a seconda dei clienti sponsor. A ragione di quanto sopra esposto, l’ufficio emanava avviso di accertamento con il quale disconosceva parte dei costi portati nelle fatture emesse da Practice srl, riconoscendone solo per l’importo di 13.500,00 Euro a fronte dei dichiarati 150,000,00.

Avverso il predetto atto impositivo, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Bergamo deducendo la intervenuta decadenza del potere accertativo dell’ufficio (D.P.R. n. 633 del 1973, art. 43 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57), la mancanza dei presupposti per l’esercizio dell’ulteriore attività di accertamento (D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 4), carenza di motivazione e violazione dei principi di certezza e di inerenza (art. 109 TUIR).

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate che concludeva per il rigetto del ricorso.

La CTP pronunciava sentenza di rigetto, che, impugnata dalla società, nel contraddittorio tra le parti (l’ufficio, costituitosi anche in tale grado, concludeva per il rigetto del gravame), veniva confermata dalla CTR.

Per la cassazione della predetta sentenza la società contribuente propone ricorso, affidato a sei motivi, illustrato da memoria.

– Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Il ricorso si compone dei seguenti motivi, con i quali la ricorrente denuncia:

1) “Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, in relazione al D.Lgs. n. 223 del 2006, art. 37, commi da 24 a 26; violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

2) “Omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 della L. n. 212 del 2000, art. 7; del D.Lgs. n. 32 del 2001; della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 24 Cost. Sulla allegazione dell’obbligo di motivazione degli atti di accertamento fiscale e di allegazione dei documenti.”

3) “Violazione e falsa applicazione ex, dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, del D.Lgs. n. 223 del 2006, art. 37 commi da 24 a 26, in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000 relativamente all’Irap. Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5”;

4) “Censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 4 e del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-bis, in ordine alla mancanza di presupposti per l’ulteriore azione accertatrice; violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, in relazione al D.P.R. n. 917/del 1986, art. 108, comma 2 e art. 109, comma 2, circa il divieto di doppia imposizione fiscale. Violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.”

5) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7 e dell’art. 24 Cost.”.

6) “Violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3 dell’art. 109 TUIR, comma 5, in relazione all’art. 2697 c.c., commi 1 e 2.

Violazione dell’art. 360, n. 5, omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia.”.

– Il ricorso va accolto nei limiti che di seguito si espongono.

– Con il primo motivo, la ricorrente deduce la intervenuta decadenza del potere accertativo da parte dell’ufficio, dal momento che non sarebbe possibile, dalla lettura dell’avviso di accertamento, riscontrare il presupposto per l’applicabilità del principio del raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, presupposto costituito dall’avvenuto inoltro, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di una denuncia per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000.

Osserva il collegio che il raddoppio dei termini in parola presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale e non anche la sua effettiva presentazione, dal momento che ciò che rileva è l’astratta configurabilità del reato; in tal senso è ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale (tra le più recenti, cass. 7500/2018), al quale la presente decisione intende dare continuità: va solo precisato che il principio non vale per l’IRAP, imposta per la quale non sono previste sanzioni penali (cass. 1425/2018), da ciò discendendo che va accolto il terzo motivo.

– Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dal momento che la presente controversia ha fatto registrare una doppia conforme sentenza di rigetto del ricorso di parte contribuente, che ha omesso di indicare le ragioni in fatto su cui si fondano le due sentenze e di dimostrare che esse sono tra di loro diverse. La restante parte, con la quale la ricorrente censura la sentenza per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine al difetto di motivazione dell’atto impositivo con riferimento alla ritenuta applicabilità del principio del raddoppio dei termini, non è fondata per le ragioni esposte a commento del primo motivo: il raddoppio si riconduce alla mera sussistenza dei presupposti per l’obbligo della denuncia e, nella specie, l’atto impositivo delinea i termini fattuali su cui detto obbligo riposa.

– I restanti quarto, quinto e sesto motivo sono inammissibili per le ragioni esposte con riguardo alla prima parte del secondo motivo, dal momento che essi censurano la sentenza per violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5.

– Rigettati, pertanto, i motivi 1 e 2, dichiarati inammissibili i motivi 4, 5 e 6, è accolto il motivo terzo con cassazione della sentenza impugnata; decidendo nel merito limitatamente all’Irap, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, è dunque accolto il ricorso originario.

– La soccombenza reciproca costituisce motivo che giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso ad eccezione del terzo motivo, che accoglie; cassa la sentenza impugnata limitatamente a tale capo e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

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