Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20446 del 28/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 28/09/2020), n.20446
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26338-2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappresentata e difesa, per
procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Maurizio CIMETTI, ed
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Flaminia, n. 135, presso
lo studio LEGALITAX;
– ricorrente –
contro
L.C., rappresentata e difesa, per procura speciale a
margine del controricorso, dall’avv. Riccardo ARTICO e dall’avv.
prof. Giuseppe MARINI, presso il cui studio legale, sito in Roma,
alla via di Villa Sacchetti, è elettivamente domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 154/02/2018 della Commissione tributaria
regionale del VENETO, depositata il 07/02/2018;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Lucio LUCIOTTI
nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2020 e, a
seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio non partecipata
del 09/09/2020.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.
L’Agenzia delle entrate – Riscossione, con il ministero di un avvocato del libero foro, ricorre per cassazione con quattro motivi, cui replica l’intimata con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR veneta rigettava l’appello dell’agente della riscossione ed annullava gli avvisi di intimazione notificati alla contribuente ritenendo prescritti i crediti tributari.
Va preliminarmente rilevato che nella specie si pone la questione della costituzione dell’ADER con un avvocato del libero foro in relazione alla quale il Collegio ritiene che la causa vada rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte per le ragioni spiegate nell’ordinanza interlocutoria n. 9076 del 18/05/2020, in cui si è affermato che, a seguito della pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte n. 30008 del 2019, la Sezione 5, nelle sentenze n. 31240 e n. 31241 del 2019, pronunciando su analoga questione, hanno osservato che “se la convenzione riserva all’Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l’Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l’Avvocatura erariale si renda indisponibile; se, invece, la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al comma 5 e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici). Secondo le Sezioni Unite, “un simile evidente automatismo della sussunzione entro l’una o l’altra categoria esclude poi in radice la necessità di ogni formalità, tra cui l’adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato delle potenziali controparti: in sostanza, risulta postulata (cioè anche solo implicitamente allegata) la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell’atto da parte dell’Avvocatura o, nell’alternativa evenienza, nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell’Agenzia che si è determinata ad agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità” (S.U. sent. citata in motivazione, par. 27).
Alla stregua di tali considerazioni la Corte, nelle citate sentenze, ha rigettato l’eccezione sollevata in quei giudizi dalla contro ricorrente.
Va però osservato che l’argomentazione svolta dalla Sezione 5 nelle citate sentenze non sembra tenere adeguatamente conto di quanto affermato dal Supremo consesso al paragrafo 28 della sentenza sopra citata (n. 30008 del 2019).
Invero, le Sezioni unite, dopo aver precisato che “Un simile evidente automatismo della sussunzione entro l’una o l’altra categoria esclude poi in radice la necessità di ogni formalità, tra cui l’adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato delle potenziali controparti: in sostanza, risulta postulata (cioè anche solo implicitamente allegata) la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell’atto da parte dell’Avvocatura o, nell’alternativa evenienza, nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell’Agenzia che si è determinata ad agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione o allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità” (par. 27), hanno precisato, che “ove la fattispecie fosse invece caratterizzata dall’eccezione al riparto automatico appena tratteggiato, cioè la sottrazione della fattispecie al patrocinio autorizzato nonostante essa rientri tra quelle riservate convenzionalmente all’Avvocatura, sarà – come di consueto indispensabile la specifica e motivata delibera di affidamento all’avvocato del libero foro, secondo la ricostruzione compendiata da ultimo dalla già richiamata Cass. Sez. U. 24876/17: e, pertanto, solo in tal caso occorrerà allegare e provare – a maggior ragione nel giudizio di legittimità, ove non si applica l’art. 182 c.p.c. – l’avvenuta rituale adozione di tale delibera”.
Per le suesposte argomentazioni questa Corte ritiene che nella specie non sussistono i presupposti per definire la causa ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1-5 e che, conseguentemente, la stessa vada rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.
PQM
rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020