Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20350 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 28/09/2020), n.20350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 30818 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

S.G., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Vincenzo Sparano (C.F.: SPR VCN 60C16 H703L);

– ricorrente –

nei confronti di:

F.A., (C.F.: (OMISSIS));

FI.Ar., (C.F.: (OMISSIS));

FI.An., (C.F.: (OMISSIS));

rappresentati e difesi dall’avvocato Carmine Biasiello (C.F.: BSL CMN

59L26 C0343);

-controricorrenti-

e

SCAIF S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore P.S. (C.F.: non indicato);

F.M. (C.F.: non indicato);

-intimati-

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n.

2173/2018, pubblicata in data 6 aprile 2018 (notificata in data 1

agosto 2018);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 10 settembre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Nel corso di un procedimento di espropriazione immobiliare promosso da SCAIF S.r.l. nei confronti di P.S., F.A. F.A. e Fi.An. hanno proposto opposizione di terzo all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c.. Successivamente, non essendo stata sospesa la procedura esecutiva, dopo l’aggiudicazione dell’immobile pignorato in favore di S.G. e l’emissione del decreto di trasferimento, hanno proposto una nuova opposizione.

Entrambe le opposizioni sono state rigettate dal Tribunale di Cassino.

La Corte di Appello di Roma, riuniti i giudizi in grado di appello, ha confermato la decisione di primo grado in relazione alla seconda opposizione, avanzata avverso il decreto di trasferimento, mentre, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la prima opposizione di terzo all’esecuzione, dichiarando la nullità del pignoramento.

Ricorre S.G., sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso F.A., Fi.Ar. e F.A.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Diritto

RITENUTO

che:

1. E’ pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata (che lo stesso ricorrente dichiara essergli stata notificata in data 1°agosto 2018) con la relazione di notificazione, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Risulta infatti prodotta la semplice copia del provvedimento in questione, senza alcuna relazione di notificazione.

Il ricorso è pertanto improcedibile (senza che venga in rilievo alcuna delle dibattute questioni riguardanti l’attestazione di conformità all’originale delle eventuali copie analogiche di atti telematici: nella specie, infatti, la relazione di notificazione della sentenza impugnata non risulta affatto prodotta, in nessuna forma).

D’altra parte il ricorso è stato notificato oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata e la relazione di notificazione non è stata prodotta neanche dai controricorrenti (non ricorre quindi l’ipotesi nella quale, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte, non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità).

Il ricorso va in conclusione dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il che esime la Corte dall’esame dei singoli motivi.

2. Anche a scopo di completezza espositiva, va precisato che il ricorso risulta comunque proposto tardivamente.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 6 aprile 2018 e notificata (secondo quanto dichiara lo stesso ricorrente nell’epigrafe del ricorso e confermano i resistenti nel controricorso) in data 1 agosto 2018.

Il termine cd. breve per proporre il ricorso per cassazione è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell’ art. 325 c.p.c., comma 2, e dell’art. 326 c.p.c..

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01).

Detto termine scadeva dunque in data 30 settembre 2018. La richiesta di notifica del ricorso (datato 3 ottobre 2018) risulta effettuata solo in data 4 ottobre 2018, giovedì (la notificazione si è poi perfezionata successivamente nei confronti dei vari intimati, a partire dall’8 ottobre 2018).

Il ricorso stesso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. 3. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara improcedibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

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