Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7622 del 12/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7622 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRANITZIA CORRADO N. IL 01/02/1963
avverso l’ordinanza n. 1108/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
SASSARI, del 22/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 12/11/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 novembre 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Sassari ha rigettato il reclamo proposto da Granitzia Corrado, detenuto presso la
Casa circondariale di Macomer, avverso il decreto del 16 ottobre 2012, con il
quale il Magistrato di sorveglianza di Nuoro aveva rigettato l’istanza dallo stesso
affetti familiari.
2. Contro detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
il condannato, che ha contestato le ragioni del rigetto della sua richiesta.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. L’ordinanza impugnata ha dato conto, con argomentazioni corrette in
diritto ed esaustive in fatto, delle ragioni che non consentivano di accogliere la
richiesta di permesso premio, richiamando e condividendo le valutazioni e le
conclusioni del Magistrato di sorveglianza, valorizzando le circostanze fattuali
relative al rinvenimento di sostanza stupefacente nella cella occupata dal
reclamante e da altri quattro detenuti e alla probabile sua introduzione da parte
del primo, unico fruitore di permesso premio cessato il giorno antecedente la
perquisizione, e rappresentando che tale episodio, per il quale il reclamante
aveva riportato sanzione disciplinare non impugnata ed era stato deferito
all’autorità giudiziaria, escludeva il presupposto della regolare condotta
indispensabile per l’ammissione al chiesto beneficio.
A fronte di tale valutazione le censure del ricorrente, genericamente
articolate con riferimento a ragioni che attengono al merito, rappresentano nella
sostanza una inammissibile richiesta di nuova e diversa valutazione degli stessi
elementi già tenuti ragionevolmente presenti dal Tribunale di Sorveglianza.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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proposta, volta a ottenere la concessione di un permesso premio per coltivare gli
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, in data 12 novembre 2013
Il Presidente
Il Consigliere estensore