Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20268 del 25/09/2020
Cassazione civile sez. II, 25/09/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 25/09/2020), n.20268
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20616/2019 proposto da:
R.H., rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GOTI, e
domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 9/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 07/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/03/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, cittadino del (OMISSIS), interponeva ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Cagliari, con il quale gli era stato negato l’accesso alla protezione internazionale e umanitaria.
Con ordinanza del 22.8.2017 il Tribunale di Cagliari rigettava il ricorso.
Interponeva appello l’odierno ricorrente e la Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza impugnata n. 9/2019, rigettava il gravame.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione R.H. affidandosi a due motivi.
Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all’udienza.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, l’omesso esame di fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente negato il riconoscimento della protezione internazionale senza procedere ad un esame della situazione interna del Paese di origine del richiedente. Il ricorrente lamenta in particolare che nella sentenza impugnata si faccia riferimento alla situazione esistente in Bangladesh, e non invece in Pakistan, suo Paese di origine.
La censura è fondata, poichè effettivamente la sentenza impugnata ha esaminato la condizione interna del Bangladesh (cfr. pagg. 11 e ss.) senza considerare in alcun modo il contesto del Pakistan, Paese dal quale effettivamente il richiedente la protezione aveva dichiarato di provenire. Si configura pertanto una ipotesi di omessa motivazione, avendo il giudice di merito totalmente inadempiuto al proprio dovere di cooperazione istruttoria; la disamina di un contesto territoriale diverso da quello di riferimento del richiedente, infatti, non consente di apprezzare la sussistenza o meno, nel Paese di provenienza dello straniero, delle condizioni previste dall’art. , lett. c, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.
L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento del secondo, la cassazione della decisione impugnata ed il rinvio della causa, nei limiti della censura accolta, alla Corte di Appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020