Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20084 del 24/09/2020
Cassazione civile sez. I, 24/09/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 24/09/2020), n.20084
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22003/2018 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, via
G. Matteotti n. 146, presso lo studio dell’avv. G. Lufrano, che lo
rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato,
che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 29/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/02/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
C.S., cittadino (OMISSIS), ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo articolato in più censure, il decreto del 29.5.2018 del Tribunale di Ancona, che ha respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, o di quella umanitaria, confermando il provvedimento di diniego della competente Commissione territoriale. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto la procura rilasciata dal ricorrente al difensore, redatta su foglio separato congiunto al ricorso e riferita genericamente “al procedimento in ogni sua fase e grado, compreso l’eventuale appello e opposizione”, è priva della data del suo conferimento e della relativa certificazione, richiesti D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, quinto periodo, al fine della verifica della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto impugnato (Cass. nn. 2342/020, 1043/020, 2138/020).
L’inconferenza delle difese svolte dal Ministero, prive di specifica inerenza alla fattispecie in esame, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020