Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11131 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MONACI Stefano – rel. Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M., T.G., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato MENICACCI STEFANO,

che le rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2659/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/05/2005 R.G.N. 5664/01;

udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. MONACI Stefano;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La signora M.M.C. ha convenuto in giudizio le signore S.M. e T.G., esponendo di avere lavorato per queste ultime dall’ottobre 1995 al novembre 1996, presso l’abitazione del nucleo familiare della T. in qualita’ di collaboratrice domestica, e chiedendo l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la condanna delle convenute al pagamento di una serie di somme a titolo di differenze retributive, e di trattenute indebite, nonche’ al versamento dei contributi assicurativi non versati all’inps ed all’Inail.

Costituitosi il contraddicono, entrambe le parti contestavano la fondatezza della domanda nel merito.

La T., inoltre, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, e, nella propria qualita’ di esercente la potesta’ sul minore S.E., chiedeva il ristoro per i danni fisici e morali subiti dal medesimo per eventi lesivi (percossa sul viso e rimprovero verbale) posti in essere dalla M., mentre la S., a sua volta, proponeva domanda riconvenzionale per la ripetizione delle somme relative al costo di una serie di telefonate nelle (OMISSIS).

Espletata l’istruttoria, il giudice di primo grado dichiarava che tra le parti era intervenuto un rapporto di lavoro subordinato e condannava le due convenute al pagamento di una somma (inferiore a quella richiesta complessivamente), oltre accessori e spese.

Respingeva inoltre la domanda riconvenzionale proposta dalla S. e dichiarava inammissibile quella proposta dalla T.. Questa pronunzia veniva confermata nelle sue linee essenziali dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 2659/04. Avverso la pronunzia di appello, depositata in cancelleria il 31 maggio 2005, e che non risulta notificata, le signore S.M. e T.G. hanno proposto ricorso per Cassazione, con un unico articolato motivo di impugnazione, notificato, in termine, alla signora M. il 22 maggio 2006. L’intimata non ha presentato difese in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., ed il vizio di motivazione.

Ripropongono, innanzi tutto, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della signora T., sostenendo che il rapporto di lavoro subordinata era intercorso esclusivamente tra la signora M. e la signora S., che era l’unica a gestirlo.

In secondo luogo non sarebbe provato l’assunto secondo cui la M. avrebbe lavorato anche il giovedi’ pomeriggio, affermazione sulla cui base era stata riconosciuto alla dipendente il diritto ai riposi settimanali non domenicali. Contestano, in terzo luogo, la decisione di disporre la restituzione della somma di L. 775.000, che sarebbero state presuntivamente trattenute dal datore di lavoro a titolo di “concorso nel pagamento di contributi…”.

Secondo le ricorrenti, anche su questo punto mancherebbe la prova.

Queste ultime criticano, infine, la sentenza per avere ritenuto inammissibili le due domande riconvenzionali proposte (una perche’ il dedotto uso del mezzo telefonico atteneva a domande non inerenti al rapporto di lavoro, e l’altra perche’ la T., nella specifica qualita’ – nella quale aveva agito in via riconvenzionale – di esercente la potesta’ parentale su un minore, era soggetto estraneo al rapporto).

2. Nell’articolato motivo di ricorso vengono proposte una serie molteplice di questioni che conviene distinguere per chiarezza. Il primo profilo, relativo alla pretesa carenza di legittimazione passiva della signora T. e’ inammissibile, perche’ viene riproposta una questione di fatto, non suscettibile di riesame in questa sede di legittimita’.

La questione, del resto, e’ gia’ stata esaminata e risolta con una adeguata motivazione, dal giudice di merito, che ha sottolineato che la prestazione (di lavoro domestico) e’ stata resa nell’abitazione della stessa T.; era dunque anche quest’ultima a trame un vantaggio, e percio’ a dover rispondere dell’onere relativo, perche’ manca la prova che l’esclusiva datrice di lavoro fosse la signora S.. Le altre contestazioni relative alla domanda principale consistono nella riproposizione, e nella richiesta di una diversa valutazione, di una serie di questioni di fatto, che, appunto perche’ tali, non sono suscettibili di un nuovo esame in un giudizio di legittimita’: questo vale per il fatto che la collaboratrice domestica lavorasse, o meno, anche il giovedi’ pomeriggio, e che le siano state trattenute, o meno, alcune somme per contributi previdenziali.

In particolare, la contestazione relativa al preteso mancato svolgimento di attivita’ lavorativa il giovedi’ pomeriggio, con conseguente diritto alla retribuzione del riposo compensativo non fruito, e’ infondata, perche’ la Corte d’Appello non ha ritenuto che i permessi settimanali non fossero stati goduti affatto, ma – come si legge a pag.6 della motivazione – che la M. lavorasse giovedi’ mattina (ma non il giovedi’ pomeriggio), e che, di conseguenza, il compenso per mancata fruizione del riposo settimanale fosse dovuto, sia pure in parte.

Quanto alla trattenuta indebitamente effettuata la sentenza spiega, sempre a pag.6 della motivazione, che era risultato che la trattenuta stessa si riferiva all’onere – posto dalla legislazione in materia a carico esclusivo del datore di lavoro che impieghi lavoratori extracomunitari – di versare all’ente assicuratore la somma corrispondente a sei mensilita’ di contributi.

Rimangono da esaminare le censure relative alla mancata ammissione delle due domande riconvenzionali delle signore S. e T..

Una di esse, proposta dalla signora T., concerne i pretesi danni che il figlio minore S.E. per una percossa sul viso ed un rimprovero verbale (eventi, peraltro, di cui non vengono precisati ne’ il contesto, ne’ la genesi, ne’ l’entita’) che avrebbe subiti da parte della M..

La decisione di inammissibilita’ su questo punto appare ineccepibile.

Si allegano danni subiti dal figlio minore e percio’ la signora T. in questo caso non agiva in proprio ma in nome e per conto del figlio minore, e quest’ultimo non e’ parte in causa che potesse proporre una domanda riconvenzionale, o intervenire in giudizio, e, in ogni caso non poteva farlo in un giudizio di lavoro per un danno che e’ estraneo al rapporto di lavoro (e, al massimo, aveva trovato in quest’ultimo una mera occasione).

E’ infondata anche la contestazione relativa alla mancata ammissione dell’altra domanda riconvenzionale, proposta dalla signora S., sull’indebito uso da parte della M. del mezzo telefonico;

anche su questo punto la motivazione della sentenza impugnata appare corretta e puntuale perche’ effettivamente la richiesta di rimborso concerne un evento che non e’ strettamente inerente al rapporto di lavoro domestico, ma trova in esso soltanto la propria occasione.

3. Il ricorso percio’ deve essere rigettato.

Dato che l’intimata signora M.M.C. non ha presentato difese in questa fase, la Corte non deve decidere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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