Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11109 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. I, 07/05/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

STUDIO 2000 S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), già STUDIO 100 Srl, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo STUDIO Avv.

MARTINELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato DI PONZIO VINCENZO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

E.N.P.A.L.S. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

REGINA MARGHERITA 206, presso l’avvocato CARDANO ROSSANA, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO STUDIO 2000 S.R.L., INTESA BCI GESTIONE

CREDITI S.P.A., T.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 151/2005 della SEZ. DIST. DI TARANTO – CORTE

D’APPELLO di LECCE, depositata il 13/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. Studio 2000 con atto di citazione notificato il 18.3.1999 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto la curatela del proprio fallimento ed i creditori T.M. l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i lavoratori dello spettacolo,il Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. e la T.B.S. s.r.l formulando opposizione avverso la sentenza con la quale il predetto Tribunale aveva dichiarato il fallimento della stessa attrice.

La curatela del fallimento, il T., l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza ed il banco Ambrosiano Veneto si costituivano e contestavano il fondamento dell’opposizione chiedendone il rigetto.

Con sentenza 15.5.2001 il Tribunale di Taranto rigettava l’opposizione, condannando la società attrice alla rifusione delle spese processuali.

Proponeva appello, con atto di citazione notificato in data 15.5.2002, la s.r.l. studio 2000 (già studio 100).

L’E.N.P.A.L.S. e l’Intesa B.C.I. gestione crediti s.p.a., acquirente quest’ultima del credito vantato originariamente nei confronti dell’appellante da parte del Banco Ambrosiano Veneta, si costituivano chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Anche il fallimento della Studio 2000 s.r.l. (già Studio 100 s.r.l.) si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza 151/05, rigettava l’appello.

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione lo Studio 2000 srl sulla base di tre motivi cui resiste con controricorso l’ENPALS.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

La L. n. 742 del 1969, art. 3, in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), esclude l’applicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale per le cause di dichiarazione e revoca del fallimento, (Cass. 19978/09).

Detta sospensione resta inoperante anche riguardo al termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in grado d’appello, in quanto non è consentito distinguere tra le varie fasi e i vari gradi del giudizio. (Cass. 2636/06 sez. un.) Nel caso di specie la sentenza della Corte d’appello è stata notificata il 18.7.05 mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 2.11.05, oltre il termine quindi di sessanta giorni, tenuto conto della sopra citata inapplicabilità alla fattispecie della sospensione feriale dei termini.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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