Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11031 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. I, 06/05/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 06/05/2010), n.11031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.L., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. MARRA Alfonso Luigi giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma in data 8 settembre

2006, cron. n. 6772, nella causa iscritta al n. 52332/04 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 gennaio 2010 dal relatore, cons. Dott. SCHIRO’ Stefano;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. APICE Umberto, che nulla ha osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti, con la quale – premesso che D.L. ha proposto ricorso per Cassazione il 24 settembre 2007 sulla base di tredici motivi avverso il provvedimento della Corte d’appello di Roma depositato l’8 settembre 2006 con cui il Ministero della giustizia veniva condannata ex lege n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 3.000,00 oltre spese per l’importo complessivo di Euro 500,00 piu’ accessori – per l’eccessivo protrarsi di una causa di lavoro svoltasi in appello innanzi al Tribunale di Napoli per il riconoscimento di benefici dovuti ad invalidi civili.

Il ricorso reca motivi seguiti da quesito di diritto, come imposto dall’art. 366 bis c.p.c..

Il Ministero ha resistito con controricorso – si e’ altresi’ osservato che il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole del processo di appello di quattro anni, sulla base di una ritenuta durata ragionevole di due anni e quattro mesi, detratti 14 mesi dovuti a rinvii del processo.

Con il primo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art. 6 della Conv. di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu. Il motivo appare del tutto inconsistente, limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati. Il secondo ed il settimo motivo, attinenti al calcolo della ragionevole durata del processo, sono manifestamente fondati. Per un verso la Corte di merito ha ritenuto ragionevole la durata di due anni e quattro mesi in grado di appello, allontanandosi, senza darne adeguata motivazione, dai parametri medi desumibili dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Per l’altro verso, la Corte d’appello ha addebitato esclusivamente all’istante il tempo tra un’udienza e l’altra allorche’ il rinvio e’ stato chiesto o determinato dall’istante medesimo, senza considerare che, ai fini dell’accertamento della durata ragionevole del processo, a fronte di una serie di differimenti delle udienze, si deve distinguere, come impone la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 tra tempi addebitabili alle parti e tempi addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza: pertanto, salvo che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria di parte, idonea ad impedire l’esercizio dei poteri di direzione del processo, propri del giudice istruttore, e’ necessario individuare la durata irragionevole comunque ascrivibile allo Stato, ferma restando la possibilita’ che la frequenza ed ingiustificatezza delle istanze di differimento incida sulla valutazione del patema indotto dalla durata e conseguentemente sulla misura dell’indennizzo da riconoscere (Cass., Sez. 1^, 14 marzo 2008, n. 6898).

Con il quarto ed il sesto motivo si deduce sotto diversi profili l’insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale.

Il motivo appare, in parte, manifestamente fondato, avendo la Corte d’appello liquidato la somma di Euro 750,00 per ogni anno di ritardo.

La modesta entita’ della posta in gioco consente di discostarsi ragionevolmente dai parametri minimi di liquidazione stabiliti dalla Cedu, ma soltanto previa comparazione con le condizioni economiche sociali del richiedente (Cass., Sez. 1^, 8 novembre 2005, n. 21597).

Non puo’ essere seguita la censura in ordine al mancato riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00. Ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non puo’ ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia del lavoro o previdenziale; da tale principio, infatti, non puo’ derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass., Sez. 1^, 14 marzo 2008, n. 6898).

Con il terzo e quinto motivo si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, il mancato computo dell’indennizzo riferito all’intera durata del processo anziche’ al solo periodo di irragionevole durata.

Il motivo appare manifestamente infondato, avendo a piu’ riprese affermato questa Corte che la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. A espressamente stabilisce che il danno debba essere liquidato per il solo periodo eccedente la durata ragionevole ed essendo tale norma insuperabile, posto che essa esprime ed attua il disposto costituzionale (art. 111) sulla necessaria dislocazione temporale minima di un giusto processo (da ultimo, Cass., Sez. 1^, 3 gennaio 2008, n. 14).

L’esame dei restanti motivi, attinenti al quantum spese, resta assorbito.

In conclusione, ove si condividano i teste’ formulati rilievi, il ricorso puo’ essere trattato in Camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, devono essere respinti il primo, il terzo e il quinto motivo ed accolti, nei termini indicati nella relazione in atti, il secondo il quarto, il sesto e il settimo motivo, assorbiti gli altri motivi, e che il decreto impugnato deve essere annullato con riferimento alle censure accolte;

B1) osservato altresi’ che, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto in ordine alla determinazione nel caso di specie del termine ragionevole di durata del processo, anche con riferimento al computo, secondo i principi enunciati nella sopra richiamata relazione ex art. 380 bis c.p.c. e condivisi dal collegio, del tempo intercorso tra un’udienza e l’altra in caso di rinvii disposti dal giudice su richiesta di parte, la causa deve essere rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte di appello di Roma in diversa composizione, che riesaminera’ la domanda di equa riparazione e provvedera’ anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il primo, il terzo e il quinto motivo. Accoglie, nei termini di cui in motivazione il secondo, il quarto, il sesto e il settimo motivo, assorbiti gli altri. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

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