Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10987 del 06/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 06/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 06/05/2010), n.10987
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24533/2006 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,
presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e
difende, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5541/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 07/09/2005 R.G.N. 7297/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
15/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 7 novembre 1999 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con P.S.;
per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; il lavoratore ha resistito con controricorso;
in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale concernente la controversia in esame;
dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato, oltre che dal rappresentante di Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
ad avviso del Collegio il verbale di conciliazione de quo si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);
in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;
tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che ha anche regolato le spese processuali dei giudizi dì merito, sì ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010