Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11048 del 06/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 06/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 06/05/2010), n.11048
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
L.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di
Rienzo n. 180, presso l’avv. Fiorilli Paolo, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Miccinesi Marco e Francesco Pistoiesi, giusta delega in
atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana n. 72/31/07, depositata il 23 novembre 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24 marzo 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 72/31/07, depositata il 23 novembre 2007 e notificata l’8 febbraio 2008, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stato riconosciuto a L.P., avvocato, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2001 e 2002, avendo provato era stata svolta “esclusivamente con apporto personale, con limitato utilizzo di beni strumentali e in assenza di dipendenti”.
Il L. resiste con controricorso.
2. L’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’insufficienza della motivazione della sentenza circa la sussistenza dell’autonoma organizzazione, appare inammissibile per difetto di autosufficienza, esaurendosi in una generica censura di mancato esame della documentazione in atti e delle argomentazioni esposte dall’Ufficio nell’atto d’appello, senza tuttavia riportare testualmente il contenuto dell’una e delle altre.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria il controricorrente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che la ricorrente va conseguentemente condannata alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1000,00, di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre c.u. ed accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010