Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10843 del 05/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 05/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 05/05/2010), n.10843
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28149/2006 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo
studio dell’avvocato PESSI Roberto, che la rappresentata e difende,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 742/2005 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 21/10/2005 R.G.N. 594/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
15/04/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega PESSI ROBERTO;
udito l’Avvocato LUBERTO ENRICO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 739/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza rigettava la domanda proposta da C.A. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere a declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti per il periodo 2-6-1999/30-6-1999 per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 e acc. az. 25-9-1997, con la condanna della società alla reintegra e al pagamento delle competenze retributive maturate.
La C. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.
La società si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza depositata il 12-10-2005, in accoglimento dell’appello dichiarava la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato tra le parti con decorrenza dal 2-6-199 e ordinava alla società appellata la conseguente riammissione in servizio della C., compensando le spese del doppio grado tra le parti.
Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con due motivi.
La C. è rimasta intimata.
Infine è stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 4-4-2006.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341). Del resto, come questa Corte ha ripetutamente affermato, “quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, in tale fattispecie è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta – in ogni caso idonea a consentire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la produzione del documento che ne comprovi la sussistenza – per essere venuto meno l’interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione” (v.
Cass. 11-6-2004 n. 11176, Cass. 24-6-2005 n. 13565, Cass. 6-7-2005 n. 14250, v. anche Cass. 27-10-2005 n. 20860).
Infine non deve provvedersi sulle spese non avendo la intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010