Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19994 del 23/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 23/09/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 23/09/2020), n.19994
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 20525-2019 proposto da:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO – SOCIETA
COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GABRIELE CAMOZZI 1, presso lo
studio dell’avvocato VANESSA CARANCINI, rappresentata e difesa
dall’avvocato MICHELE MORETTI;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 1232/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 17/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO
MAURO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Ad iniziativa officiosa, su segnalazione del Cancelliere, è stata disposta l’iscrizione del procedimento di correzione di un errore materiale dell’ordinanza numero 1232 del 2019 di questa Corte, pronunciata nel procedimento n. 14661-2017, in rigetto del ricorso promosso da BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO – SOCIETA’ COOPERATIVA nei confronti del FALLIMENTO (OMISSIS) SRL.
L’errore segnalato dal Cancelliere risulta essere consistito in ciò, che “per errore non è stato inserito nel fascicolo il controricorso depositato dal difensore. Il controricorso, sopra citato, è stato reperito in altro fascicolo con R G. 292112017 assegnato alla sezione sesta civile”.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
In analoga situazione, con ordinanza n. 743 del 2020, questa Corte ha affermato che tale fattispecie deve qualificarsi come errore di fatto sul contenuto degli atti processuali, che deve essere dedotto con ricorso per revocazione della ordinanza – peraltro entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, non già con istanza di correzione di errore materiale.
RITENUTO CHE:
Dando continuità a tale precedente, va pertanto dichiarata inammissibile la correzione di ufficio del segnalato errore.
Non vi è luogo per provvedere sulle spese.
P.Q.M.
dichiara inammissibile la correzione di ufficio dell’errore indicato in motivazione.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020