Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10719 del 04/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 04/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 04/05/2010), n.10719
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20370-2008 proposto da:
D.G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che lo
rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, BIONDI GIOVANNA, VALENTE NICOLA, giusta
delega in calce alla copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 887/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 28/08/2007 r.g.n. 432/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/04/2010 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;
udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI per delega RICCIO ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza (non definitiva) indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha parzialmente accolto l’impugnazione proposta, nei confronti dell’INPS, da D.G.V. (o D.G.), riconoscendone fondata la pretesa di ottenere il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati della pensione tardivamente erogati dall’Istituto previdenziale (rispetto alla istanza amministrativa del 2.10.1991) ma limitatamente al periodo non coperto da prescrizione, dal giudice di appello individuato nel decennio precedente la data (2.11.2000) di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Per la cassazione di questa sentenza il pensionato ha proposto ricorso fondato su un unico motivo.
L’INPS ha depositato la procura speciale ai propri difensori che hanno, poi, partecipato all’udienza di discussione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nell’unico motivo, con denuncia di violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2943 c.c., e di vizio di motivazione, il ricorrente assume che, essendo stato il ricorso giurisdizionale notificato nel decennio successivo alla data (2.10.1991) di presentazione della domanda amministrativa di pensione, la quale sarebbe idonea ad interrompere la prescrizione (anche) del diritto ad interessi e rivalutazione dovuti dall’ente debitore per il ritardato pagamento della prestazione, ha errato la Corte di merito a ritenere parzialmente prescritto il relativo credito che, invece, doveva essere riconosciuto con la stessa decorrenza della pensione (nella specie, dal mese di febbraio 1988).
2. La questione, così come prospettata, non è fondata.
3. Come questa Corte ha ripetutamele affermato (da ultimo, in fattispecie analoghe, Cass. n. 11680 del 2008 e n. 1711 del 2009), la domanda amministrativa di pensione rileva, come atto interruttivo della prescrizione, nella vicenda estintiva ( per decorso del tempo) del diritto avente ad oggetto i ratei della prestazione previdenziale, mentre vicenda estintiva in tutto distinta ed autonoma ha il credito per interessi e rivalutazione monetaria dovuti a seguito del suo ritardato pagamento. Il diritto all’attribuzione di tali ulteriori componenti, infatti, viene ad esistenza soltanto nel momento in cui è giuridicamente configurabile un “ritardo” dell’Istituto debitore nell’ adempimento, momento che va identificato – ove l’Istituto medesimo non si sia, nel frattempo, pronunciato (nel qual caso rivalutazione e interessi decorrono dalla data del provvedimento di reiezione della domanda della prestazione previdenziale) – nella scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda medesima. Ne consegue che sui ratei di pensione fino ad allora spettanti e non corrisposti (ratei che vengono tutti riallineati alla suddetta scadenza) interessi e rivalutazione decorrono dal giorno ad essa successivo, mentre, sui restanti ratei pagati in ritardo, rivalutazione e interessi sono dovuti dalla data di maturazione di ciascuno di essi (vedi Corte cost. sent. n. 156/91, nonchè, fra tante, Cass. Sez. un. sent. nn. 8587 del 1991, 1322 del 1997, 10955 del 2002; Cass. sent.
nn. 3503 del 1992, 2801 del 1994, 9239 del 1995, 6992 del 1998, 3437 del 1999, 1804 del 2001). E’ evidente, allora, che la prescrizione del diritto a tali ulteriori componenti del complessivo credito previdenziale (identica, nella durata, a quella del credito capitale) non può che decorrere, anch’essa, dalle indicate scadenze, giusta la previsione dell’art. 2935 c.c., ed è soggetta a vicende interruttive sue proprie, non identificabili, in particolare, nel pagamento della sola sorte capitale (Sez. un., sent. n. 10955 del 2002 cit.), ovvero nella comunicazione, da parte dell’INPS, dell’accoglimento della domanda amministrativa di pensione (Mod. CI 28) che non contenga alcun riferimento agli accessori, non valendo un atto di simile contenuto ad esprimere, in modo inequivoco, la volontà dell’ente previdenziale di ammettere l’esistenza di un residuo credito del destinatario riferito alle componenti non espressamente indicate e di estendere ad esse il riconoscimento della pretesa (Cass. sent. n. 8662 del 2005; n. 17948 del 2006; n. 23158 del 2007 e successive numerose altre conformi).
4. Si aggiunga, quanto al dedotto vizio di motivazione, che nè dalla sentenza della Corte d’appello, nè dal ricorso per cassazione risulta che la questione concernente l’idoneità della domanda amministrativa di pensione ad interrompere la prescrizione del diritto a rivalutazione e interessi abbia formato oggetto di espresso e specifico motivo di impugnazione della sentenza resa dal giudice di primo grado. Nè si tratta di questione (implicitamente) connessa con quelle devolute all’esame del giudice di secondo grado, dovendo escludersi, come già detto, che la domanda di pensione possa sortire un qualsiasi effetto sulla vicenda estintiva di un credito non ancora sorto al tempo della sua presentazione; per cui nessuna ragione aveva la Corte d’appello di Roma di occuparsene, procedendo al suo esame di ufficio.
5. In conclusione la pretesa del ricorrente di veder riconosciuto il suo diritto all’attribuzione di rivalutazione ed interessi dal tempo di decorrenza della pensione (febbraio 1988) anzichè dalla scadenza del termine di 120 giorni dalla data (2 ottobre 1991) di presentazione della domanda amministrativa della prestazione previdenziale è priva di giuridico fondamento, onde il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, nella specie inapplicabile ratione temporis).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010