Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19811 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. II, 22/09/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 22/09/2020), n.19811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17327/2016 proposto dalla:

PREFETTURA di BARI, in persona del Prefetto pro tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso la quale è domiciliate in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

C.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 383/2016 del TRIBUNALE di BARI pubblicata il

25/01/2016;

udita la relazione delle cause svolta nella pubblica udienza del

13/02/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 246/2014, depositata in data 3.1.2014, il Giudice di Pace di Bari accoglieva l’opposizione proposta da C.D. avverso un’ordinanza ingiunzione, relativa a un verbale di accertamento per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8.

Contro la suddetta sentenza proponeva appello la PREFETTURA di BARI, affermando l’erroneità della motivazione del Giudice di Pace per violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7,artt. 421 e 213 c.p.c., nel punto in cui il giudice del merito aveva omesso la pronuncia sulla difesa svolta dalla Amministrazione e nel non ritenere gravato il ricorrente dell’onere di produrre in giudizio il verbale di accertamento e, quindi, invocando la riforma della sentenza con piena efficacia del suddetto verbale.

Si costituiva l’appellato eccependo l’infondatezza dell’appello di cui chiedeva il rigetto, con la conferma della sentenza impugnata.

Con sentenza n. 383/2016, depositata in data 25.1.2016, il Tribunale di Bari rigettava l’appello condannando l’appellante alle spese di lite del grado di appello. In particolare, il Giudice di secondo grado rilevava che, in fase di gravame, non poteva acquisirsi la documentazione prodotta dall’appellante, trattandosi di nuovi documenti, che la P.A. aveva l’onere di produrre innanzi al Giudice di Pace. Pertanto, all’omessa produzione del verbale di accertamento non poteva sopperire la produzione di mere controdeduzioni dell’ufficio accertatore, atto diverso e solo interinale, privo di efficacia esterna e probatoria.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la Prefettura di Bari sulla base di un motivo; l’intimato C.D. non ha svolto difese. La causa proviene dalla Adunanza camerale dell’8.11.2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto il Giudice di secondo grado avrebbe errato nel rigettare l’appello, sull’assunto che l’Amministrazione avesse l’onere di depositare, tra l’altro, il verbale di accertamento.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – Il Tribunale (negando di poter acquisire nella fase di gravame la documentazione prodotta dalla P.A. appellante, trattandosi di nuovi documenti giammai prodotti nel rispetto delle scansioni processuali proprie del giudizio di prime cure e, perciò stesso non valutabili, in mancanza del (non dedotto) requisito della indispensabilità richiesto dall’art. 345 c.p.c., comma 3: Cass. sez. un. 8202 del 2005; cfr. Cass. n. 10790 del 2017) ha correttamente rimarcato che “con l’opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell’amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell’onere della prova, rispettivamente dall’amministrazione e dall’opponente, restando l’assunzione di prove d’ufficio, prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 6, una facoltà, e non un obbligo del pretore, il cui esercizio è affidato alla sua discrezionalità. Ne consegue che, ove l’amministrazione non adempia l’onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell’illecito, secondo il disposto del citato art. 23, comma 12, l’opposizione deve essere accolta” (Cass. n. 5095 del 1999). Aggiungendo, inoltre, che “l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell’autorità amministrativa, e spettando all’autorità che ha emesso l’ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell’intimato, la prima può anche avvalersi di presunzioni, che trasferiscono a carico di quest’ultimo l’onere della prova contraria” (Cass. n. 3037 del 2001; Cass. n. 11698 del 2004; cfr. Cass. n. 17615 del 2007; Cass. n. 5277 del 2007; nonchè Cass. n. 24691 del 2018; Cass. n. 4898 del 2015).

1.3. – Peralto, si sottolinea che, in applicazione di siffatti principi, questa Corte ha altresì chiarito che “il soggetto che propone opposizione contro ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria, mentre ha l’onere di eccepire i vizi del provvedimento non rilevabili d’ufficio, quale la mancanza della preventiva contestazione, non ha anche l’onere di porre in essere – al fine di fornire la prova del vizio fatto valere – un’attività processuale diretta all’acquisizione di quegli stessi documenti, quali la copia del rapporto e gli atti relativi all’accertamento della violazione ed alla sua contestazione immediata o mediante notificazione, che l’autorità che ha emesso il provvedimento ha il dovere-onere (indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio) di allegare al processo, a seguito del relativo ordine impartito dal giudice con il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2. D’altra parte, specie nelle ipotesi in cui l’opponente può dimostrare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti suddetti, la loro mancata produzione da parte dell’autorità opposta non può non costituire un decisivo elemento di giudizio, idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l’opponente ha fondato l’eccezione” (Cass. n. 927 del 2010).

1.4. – Ciò detto, va osservato come non sia dat9lin alcun modo rilevare, nella fattispecie, la configurabiità (dedotta dalla ricorrente) di una ipotesi di accertamento negativo del credito (in cui “l’attore sia onerato non solo dalla prova dei fatti impeditivi, estintivi e modificativi del diritto dedotto in giudizio (analogamente a quanto avviene nel processo a parti invertite), ma anche della prova della inesistenza dei fatti costitutivi del medesimo diritto) (ricorso pagg. 5 e segg.). Laddove, peraltro, alla assertività dell’apodittica affermazione della ricorrente in ordine alla erroneità della pronuncia (quanto agli effetti della ripartizione dell’onere della prova posto a carico della P.A.) va aggiunto che siffatta tesi difensiva risulta formulata e proposta esclusivamente nel contesto del ricorso in cassazione, senza dunque che il giudice di merito fosse stato in alcun modo investito dal suo esame.

2. – Il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in ragione del fatto che l’intimato non ha svolto alcuna difesa. Non va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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