Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10722 del 04/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 04/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 04/05/2010), n.10722
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. MONACI Stefano – Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26800-2006 proposto da:
FINMECCANICA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L. G. FARAVELLI 22,
presso lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e
difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MANITAL SOCIETA’ CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI A.R.L., in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio
dell’avvocato MITTIGA ZANDRI PATRIZIA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BOSIO CESARE, giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –
e contro
L.C., F.R., P.A., L.R.
F., A.G., S.R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5374/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 28/09/2005 R.G.N. 247/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/04/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;
udito l’Avvocato CERMIGNANI CARLO per delega MITTIGA ZANDRI PATRIZIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per: estinzione per il
ricorrente, inammissibilità per gli altri, per cessazione della
materia del contendere.
Fatto
FATTO E DIRITTO
FINMECCANICA spa chiedeva l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 28 settembre 2005, che aveva confermato la decisione di primo grado sui ricorsi proposti dai lavoratori S.R., A.G., L.R. F., L.C., F.R. e P.A., nel giudizio proposto anche nei confronti di MANITAL Consorzio per i servizi integrati, che ha depositato controricorso chiedendo l’accoglimento del ricorso di FINMECCANICA. I lavoratori intimati non hanno svolto attività difensiva.
Con memoria del 22 marzo 2010, FINMECCANICA comunicava di aver raggiunto una serie di accordi transattivi con i lavoratori intimati in forza dei quali chiedeva l’estinzione del giudizio, allegando atto di rinuncia al ricorso nei confronti di S.R. e i verbali di conciliazione relativi agli altri cinque intimati. In base a tali atti il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinunzia con riferimento alla posizione dello S. e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per cessazione della materia del contendere e conseguente venir meno dell’interesse ad agire, con riferimento alle altre posizioni.
Le spese delle parti costituite devono essere compensate. I lavoratori intimati non hanno peraltro svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara estinto, per rinunzia al ricorso, il giudizio nei confronti di S.R. e dichiara inammissibile il ricorso nei confronti degli altri intimati. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010