Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10671 del 04/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 04/05/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 04/05/2010), n.10671
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrenti –
contro
V.C., elettivamente domiciliata in Roma, via Postumia
143, presso lo studio dell’avvocato Nicola Giancaspro, rappresentata
e difesa dall’avv. Barberis Riccardo, giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la decisione n. 187/02/06 della Commissione tributaria
regionale di Potenza, emessa il 6 novembre 2006, depositata il 2
gennaio 2007, R.G. 617/04;
udito l’Avvocato Giancaspro per la controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria che si è riportato alla relazione;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18 novembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
E’ presente l’avv. Giancaspico per il controricorrente (con delega).
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che: in data 24 settembre 2009 è stata depositata relazione che conclude per l’accoglimento del primo motivo di ricorso;
la contribuente V.C. impugnava una cartella di pagamento dell’Irpef relativa all’anno 1994 davanti la CTP di Matera deducendo che l’immobile, oggetto di una maggiore valutazione, da parte dell’Ufficio delle II.DD., ai fini della determinazione del reddito imponibile, non aveva in realtà realizzato la plusvalenza ritenuta dall’Ufficio in quanto si trattava di un terreno acquistato come agricolo e che era stato successivamente inserito nel piano regolatore come terreno edificatile, ma non poteva ancora essere considerato concretamente tale per il mancato completamento dell’iter urbanistico necessario;
la C.T.P. di Matera ha accolto il ricorso e la C.T.R. lucana ha confermato la decisione;
ricorrono per cassazione il Ministero e l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi di impugnazione.
Con il primo deducono violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81 e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36 con il secondo contestano la congruità della motivazione sul punto dell’edificabilità del terreno in questione.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che: il ricorso del Ministero è inammissibile per difetto di legittimazione attiva (Cass. civ. 6591/2008);
il primo motivo di ricorso dell’Agenzia è fondato in quanto come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione regionale e dall’adozione degli strumenti attuativi del medesimo. In questi ultimi casi al bene va attribuito il valore venale in comune commercio, tenendo conto di quanto sia effettiva e prossima l’utilizzabilità a scopo edificatoria del suolo e di quanto possano incidere gli ulteriori oneri di urbanizzazione (Cass. civ. 25506/2006);
la C.T.R. non si è attenuta a questo principio e pertanto il primo motivo di ricorso va accolto, risultando assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo del giudizio;
Sussistono giusti motivi anche in relazione al recente consolidamento della giurisprudenza in materia per compensare le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio. Spese dell’intero giudizio compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 18 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010