Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10631 del 03/05/2010
Cassazione civile sez. I, 03/05/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 03/05/2010), n.10631
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24849/2008 proposto da:
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COCITO Vittorio,
GARONE G. LUIGI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI NOVARA, QUESTURA DI NOVARA;
– intimate –
avverso il decreto n. cron. 1678/08 del GIUDICE DI PACE di NOVARA del
17.3.08;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MARCO PIVETTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “il relatore Onofrio Fittipaldi, letti gli atti depositati, rileva:
a) Con decreto del 17/3/2008, il giudice di pace di Novara ha rigettato il ricorso proposto, da C.F., avverso il decreto di rigetto di rinnovo del permesso di soggiorno emesso, a suo carico, con contestuale intimazione a lasciare il territorio nazionale, dal Questore di Novara il 18/12/07, e notificato il 14 gennaio 2008;
b) Il Giudice di Pace, più in particolare, nel rigettare il ricorso (fondato sulla mancata traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta, nonchè sulla dedotta mancata considerazione del contesto sociale in cui ormai esso C. ormai viveva) ha motivato adottando la seguente formula considerato che parte ricorrente non provava con elementi certi ed inconfutabili quanto in ricorso; ritenuto che l’atto è stato legittimamente emesso nel rispetto della legge che regola la posizione degli stranieri in Italia: PQM Rigetta il ricorso.
c) avverso il suddetto decreto propone ricorso per cassazione, con atto notificato il 26/05/08, l’ A. (recte: C.F.:
n.d.r.), sulla base di 2 motivi;
d) Non vi è controricorso. OSSERVA Il ricorso si rivela manifestamente inammissibile, risultando esso del tutto generico, privo di un’apprezzabile ed autosufficiente esposizione del fatto, e di un vero e proprio quesito di diritto, il che preclude ogni ulteriore esame dei profili di vizio motivazionale sollevati con il secondo motivo. Sussistono, pertanto, i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.
p.2. Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali essa si fonda e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso perchè privo della sintesi conclusiva ex art. 366 bis c.p.c..
Da tale inammissibilità discende la manifesta infondatezza del secondo motivo, con il quale è denunciata violazione di legge in relazione alla mancata traduzione del decreto impugnato, stante la motivazione, non ritualmente impugnata, del provvedimento del giudice del merito, il quale ha così accertato in fatto la conoscenza della lingua italiana. Il terzo motivo – con il quale è denunciata violazione delle norme del T.U.I. – è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il provvedimento di espulsione è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato sicchè il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta in assenza di cause di giustificazione del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento o nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego;
non è invece consentita al giudice investito dell’impugnazione del provvedimento di espulsione alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo poichè tale sindacato spetta al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. Infatti, il giudice dell’espulsione è tenuto solo a verificare la carenza di un titolo che giustifichi la presenza del ricorrente sul territorio nazionale, non anche la regolarità dell’azione amministrativa svolta al riguardo, le cui carenze non possono essere dedotte come motivo di impugnazione dell’espulsione (Cass., Sez. U., Sentenza n. 22217 del 2006).
PQM
ricorso.
c) avverso il suddetto decreto propone ricorso per cassazione, con atto notificato il 26/05/08, l’ A. (recte: C.F.:
n.d.r.), sulla base di 2 motivi;
d) Non vi è controricorso. OSSERVA Il ricorso si rivela manifestamente inammissibile, risultando esso del tutto generico, privo di un’apprezzabile ed autosufficiente esposizione del fatto, e di un vero e proprio quesito di diritto, il che preclude ogni ulteriore esame dei profili di vizio motivazionale sollevati con il secondo motivo. Sussistono, pertanto, i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.
p.2. Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali essa si fonda e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso perchè privo della sintesi conclusiva ex art. 366 bis c.p.c..
Da tale inammissibilità discende la manifesta infondatezza del secondo motivo, con il quale è denunciata violazione di legge in relazione alla mancata traduzione del decreto impugnato, stante la motivazione, non ritualmente impugnata, del provvedimento del giudice del merito, il quale ha così accertato in fatto la conoscenza della lingua italiana. Il terzo motivo – con il quale è denunciata violazione delle norme del T.U.I. – è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il provvedimento di espulsione è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato sicchè il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta in assenza di cause di giustificazione del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento o nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego;
non è invece consentita al giudice investito dell’impugnazione del provvedimento di espulsione alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo poichè tale sindacato spetta al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. Infatti, il giudice dell’espulsione è tenuto solo a verificare la carenza di un titolo che giustifichi la presenza del ricorrente sul territorio nazionale, non anche la regolarità dell’azione amministrativa svolta al riguardo, le cui carenze non possono essere dedotte come motivo di impugnazione dell’espulsione (Cass., Sez. U., Sentenza n. 22217 del 2006).
P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010