Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19760 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2020, (ud. 28/05/2019, dep. 22/09/2020), n.19760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7445/2013, proposto da:

B.G., B.U., L.A., L.P.,

B.A.M., rappresentati e difesi dagli avv. Coglitore Emanuele e

Centore Paolo, nonchè dall’avv. Manzi Luigi, presso il cui studio

in Roma, via Confalonieri, 5, sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– controricorrente –

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

per la cassazione della sentenza n. 115/31/12 emessa inter partes l’8 agosto 2012 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia:

letto il ricorso;

letto il controricorso dell’Agenzia delle Entrate;

letta l’istanza 4 ottobre 2017 con al quale i contribuenti hanno domandato la sospensione del giudizio, documentando l’avvenuta presentazione della domanda definizione agevolata delle controversie pendenti a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. 21 giugno 2017, n. 96;

letta l’istanza datata 4 settembre 2018, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha domandato la dichiarazione di estinzione del giudizio, sulla base della nota 1 agosto 2018 con la quale la Direzione Provinciale di Monza e della Brianza, in riferimento alla presente causa, ha comunicato la presentazione, da parte della contribuente, della domanda di definizione della controversia e l’avvenuto pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;

letti i documenti allegati all’istanza, che provano gli adempimenti previsti a carico del contribuente per lesti zione del giudizio;

ritenuto che per legge le spese restano a carico della parte che le ha anticipate;

ritenuto che per la definizione agevolata non opera il raddoppio del contributo unificato (cass., 14782/201).

PQM

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione e, per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2011, art. 11, cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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