Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19551 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21260-2018 proposto da:

CA.ROT. SRL, in persona dell’Amministratore giudiziario pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN NICOLA DE CESARINI 3,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MACARIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DOMENICO CATALDO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PATTI, depositato il 04/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Ca.Rot. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale di Patti di rigetto della sua opposizione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l., in relazione alla mancata ammissione, al chirografo, di un credito derivante da un contratto preliminare rimasto inadempiuto;

la curatela del fallimento è rimasta intimata;

la ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il tribunale di Patti ha respinto l’opposizione poichè l’opponente aveva prodotto il provvedimento del giudice delegato di accoglimento parziale della domanda di insinuazione, ma non aveva depositato altresì il progetto di stato passivo, al quale il medesimo provvedimento aveva rinviato per il rigetto dell’altra parte della domanda; il che aveva reso impossibile la verifica del contenuto della decisione impugnata, le ragioni della dichiarata inopponibilità del credito alla curatela e lo stesso interesse dell’opponente, oltre che la fondatezza dei motivi di opposizione;

il primo motivo di ricorso, chiarito (nel contenuto) dalla memoria depositata in giudizio, può essere interpretato come inteso a denunziare la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 L. Fall. e dell’art. 347 c.p.c. nel senso che il provvedimento impugnato, da produrre nel giudizio di opposizione, era soltanto quello costituito dal decreto di esecutività dello stato passivo, mentre il progetto di stato passivo avrebbe potuto essere dal tribunale esaminato d’ufficio;

in tale prospettiva il primo motivo induce ad approfondire la questione giuridica sottesa;

difatti nella prima sezione coesistono due principi: l’uno afferente la necessità della produzione in sede di opposizione al passivo del provvedimento impugnato (nella sua integralità) in base all’art. 347 c.p.c., a onere dell’opponente e allo scopo di assicurarne la possibilità di esame da parte del giudice del gravame (con potenziale rilevanza anche per i provvedimenti motivati per relationem); l’altro relativo ai poteri del tribunale di verifica dell’esistenza dei documenti indicati dall’opponente come già prodotti a fini di prova;

di tali principi appare necessario operare un preciso coordinamento, cosa che peraltro rende opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa in pubblica udienza dinanzi alla prima sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

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