Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19627 del 18/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/09/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19627
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 26374-2019 proposto da:
N.M. difensore del MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.K.;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 15794/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 12/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO
MAURO.
Fatto
RILEVANO
CHE:
Il Ministero dell’interno ricorre per correzione di errore materiale, nei confronti di S.K., contro l’ordinanza del 12 giugno 2019, numero 15794, con cui questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso del S. avverso sentenza della Corte d’appello di Napoli, lo ha in motivazione condannato alle spese di lite, omettendone però la liquidazione in dispositivo.
S.K. non spiega difese.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
A fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 c.p.c. e ss. per ottenerne la quantificazione (tra le tante Cass., Sez. Un., 21 giugno 2018 n. 16415).
RITENUTO CHE:
In questo caso, quantunque in motivazione sia stata fatta normale applicazione del principio della soccombenza, la liquidazione è stata integralmente omessa in dispositivo, come emerge anche dall’indicazione degli esborsi in Euro 200,00, oltre accessori, in luogo delle spese prenotate a debito.
Gli onorari vanno liquidati in Euro 2100,00.
PQM
accoglie il ricorso e dispone che nel dispositivo dell’ordinanza del 12 giugno 2019, numero 15794, di questa Corte, laddove è scritto: “liquidate in complessivi Euro ,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge”, debba invece intendersi scritto: “liquidate in complessivi Euro 2100,00, oltre alle spese prenotate a debito”, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020