Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10537 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 30/04/2010), n.10537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30580/2006 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato BILOTTA ROBERTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato LEPERA Carmelo, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144;

gli avvocati RASPANTI Rita, LA PECCERELLA LUIGI lo rappresentano e

difendono, giusta procura speciale Atto Notar CARLO FEDERICO TUCCARI

di ROMA del 05/12/2006, rep. n. 72269;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 681/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 27/06/2006 R.G.N. 1866/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO BALLETTI;

udito l’Avvocato RASPANTI RITA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale-giudice del lavoro di Cosenza C. R. conveniva in giudizio l’I.N.A.I.L. per ottenere il riconoscimento del diritto al ripristino della rendita da invalidità per infortunio sul lavoro di cui godeva e che era stato annullato in sede di revisione.

Si costituiva in giudizio l’I.N.A.I.L. che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.

L’adito Giudice del lavoro – con sentenza del 27 luglio 2004 – rigettava il ricorso e – a seguito di impugnativa della soccombente e ricostituitosi il contraddittorio – la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 27 giugno 2006, respingeva l’appello compensando le spese del grado.

Per la cassazione di questa sentenza C.R. propone ricorso assistito da un motivo.

L’intimato I.N.A.I.L. resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente – denunciando “violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e art. 2909 cod. civ.” rileva, a censura della sentenza impugnata, che la Corte di appello di Catanzaro ha erroneamente disconosciuto che “in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quando con sentenza passata in giudicato sia stata definitivamente accertata l’esistenza del diritto del ricorrente a percepire la rendita a partire da una certa data, si deve intendere quale dies ad quem del detto beneficio la data di deposito della sentenza (passata in giudicato) che lo ha riconosciuto (o, quanto meno, la data di deposito della c.t.u. espletata nel medesimo giudizio); o se una nuova valida visita di revisione debba essere disposta dall’I.N.A.I.L. solo dopo la data del deposito della sentenza e dopo il suo passaggio in giudicato”.

2 – Il cennato motivo di ricorso non merita accoglimento.

Al riguardo, la Corte di appello di Catanzaro – in merito al contrasto asseritamene rilevato dall’appellante tra la sentenza n. 2362/2004 impugnata in detto giudizio di appello (di cui alla successiva sentenza n. 681/2006 impugnata dalla C. con il ricorso in cassazione in esame) e la sentenza n. 2061/2000 – ha rilevato che “il procedimento conclusosi con la sentenza n. 2061/2000 era stato instaurato dalla ricorrente a seguito della riduzione di percentuale dell’inabilità del 25% al 12%, operata dall’Istituto con visita di revisione del 15/12/1995; mentre il procedimento conclusosi con la sentenza ora appellata è stato instaurato in data 16/7/1999 a seguito della revisione del 14/12/1998, con la quale la rendita era stata annullata in quanto la percentuale di inabilità era risultata inferiore al limite di legge”.

Il motivo di ricorso ora proposto concerne, quindi, l’interpretazione di un giudicato esterno, interpretazione che può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di Cassazione con cognizione piena “sempre però nei limiti in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del noto principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione: infatti, se è vero che la sentenza passata in giudicato costituisce la c.d. legge del caso concreto è anche vero che, al contrario degli atti normativi resi pubblici con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, atti che il giudice è tenuto a ricercare di ufficio (in applicazione del noto brocardo iura novit curia), il giudicato esterno deve essere prodotto dalla parte che intenda avvalersene e, qualora l’interpretazione che ne ha dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso per cassazione deve riportare il testo del giudicato che assume male interpretato, motivazione e dispositivo, atteso che il solo dispositivo può non essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale” (Cass. n. 26627/2006).

Il ricorrente – che ha riportato nel ricorso solo alcuni stralci della motivazione della sentenza n. 2661/2004 costituente l’asserito giudicato a sostegno dell’impugnativa – ha, peraltro, depositato copia autentica della cennata sentenza all’atto della iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione, per cui si può interpretare la normativa sugli effetti della decadenza nel senso che la Corte può esaminare la sentenza de qua nell’ambito degli atti processuali alla stregua di quanto così statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24664/2007: “posto che, il giudicato, va assimilato agli elementi normativi cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito”.

Nel procedere, pertanto, alla valutazione del giudicato esterno come dianzi richiamato dalla ricorrente, dal diretto riesame degli atti del predetto si evince che: a) nel giudizio avente il n. di r.g.

13744/1997 la sentenza passata in giudicato n. 2061/2000 ha fissato l’inabilità della C. alla data del 14 ottobre 1997 nella misura del 18% (a seguito di procedimento di revisione del 1995); b) nel giudizio avente il n. di r.g. 4221/1999, instaurato con ricorso del 16 luglio 1999 a seguito del nuovo procedimento di revisione del 14 dicembre 1998, con sentenza n. 2362/2004 il Tribunale di Catanzaro ha annullato la rendita per inabilità avendo accertato (mediante c.t.u.) che la percentuale di inabilità era inferiore al limite di legge (cioè, nella specie, del 9%).

Di conseguenza dalla diretta valutazione degli atti procesuali l’interpretazione del giudicato costituito dalla sentenza n. 2061/2000 comporta che trova conferma l’interpretazione datane dalla Corte di appello di Catanzaro che nella sentenza impugnata, ha correttamente statuito che “non vi era divieto per l’I.N.A.I.L. di effettuare una visita di revisione nel periodo in cui era ancora pendente la causa conclusasi con la sentenza n. 2061/2000, atteso che la sentenza ora citata ha stabilito la decorrenza iniziale dell’inabilità, sulla base della c.t.u. espletata in quel procedimento, decorrenza che è anteriore alla visita di revisione del 14/12/1998, e non ha stabilito alcun termine finale, sicchè ben è possibile, come poi ha accertato l’ausiliario del Tribunale nella controversia instaurata il 16/7/1999, che nel frattempo l’invalidità del ricorrente sia receduta al di sotto della soglia di legge per la costituzione di rendita”.

3 – In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto.

Non sussistono le condizioni di cui all’art. 152 c.p.c. (come modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, convertito con L. n. 326 del 2003) per una pronunzia a favore dell’I.N.A.I.L. delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA