Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10534 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 30/04/2010), n.10534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI BERIO

50, presso lo studio dell’avvocato CUNICELLA ANTONIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato BESCA SABATINO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati RASPANTI RITA, LA PECCERELLA LUIGI

che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale Atto Notar

CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 26/07/06, rep. n. 71413;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 676/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/07/2005 r.g.n. 182/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

udito l’Avvocato RASPANTI RITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.C.P. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila, pubblicata il 28 luglio 2005, che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Lanciano aveva respinto il suo ricorso nei confronti dell’INAIL volto ad ottenere la revisione della rendita da inabilita’ permanente per l’infortunio subito il (OMISSIS).

L’INAIL si difende con controricorso.

Due i motivi dell’impugnazione.

Con il primo si sostiene che, sebbene il ricorso sia stato presentato oltre il decennio dalla costituzione della rendita, tuttavia il peggioramento delle condizioni fisiche si era determinato entro il decennio.

Con il secondo si denunzia la illegittimita’ costituzionale della norma che disciplina la materia, consentendo revisioni solo entro il limite del decennio.

Entrambi i motivi sono infondati.

La Corte ha escluso che le modifiche peggiorative siano intervenute prima della scadenza del termine decennale, con motivazione puntuale in cui, fra l’altro, si ricorda che con collegiale del 6 maggio 1994, quindi a decennio gia’ scaduto, si era concordemente riconosciuto che a quell’epoca non vi era stato peggioramento del livello di inabilita’.

La questione di illegittimita’ costituzionale, piu’ volte sollevata, e’ sempre stata respinta dalla Corte costituzionale (cfr., anche per riferimenti ulteriori, Corte cost., n. 358 del 1991: “Come gia’ riconosciuto dalla Corte, rientra nei modi legittimi di esercizio della funzione legislativa la fissazione (nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 83, commi 6 e 7) in dieci anni dalla costituzione della rendita del termine entro il quale il lavoratore infortunato, in caso di aggravamento della inabilita’, puo’ chiedere all’Istituto un’eventuale revisione.

La scelta del legislatore, volta a garantire la certezza dei rapporti giuridici, e’ infatti fondata sul dato di rilievo sanitario e statistico secondo cui, nella grande maggioranza dei casi, entro il decennio dalla costituzione della rendita, le condizioni dell’infortunato si stabilizzano e la misura dell’inabilita’ raggiunge il piu’ alto livello. Ne’ vale in contrario argomentare che in caso di aggravamento di malattia professionale il termine per chiedere all’Istituto la revisione della rendita e’ invece di quindici anni, giacche’ al riguardo – come anche la Corte ha gia’ stabilito – il discrimine tra “infortuni sul lavoro” e “malattie professionali” e’ giustificato – almeno finche’ le acquisizioni scientifiche rimarranno invariate – dalla certezza del dies per la causa violenta uno actu dell’infortunio e dalla incertezza temporale della insorgenza della malattia professionale, che puo’ manifestarsi a imprecisabile distanza dalla causa patogena o essere accertata addirittura con quell’estremo strumento diagnostico che e’ l’esame autoptico.

Il ricorso pertanto deve essere respinto. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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