Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10380 del 29/04/2010
Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10380
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5653/2007 proposto da:
B.T.A., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE DELL’UNIVERSITA’ 27, presso lo studio dell’avvocato PIZZI
Marcello, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MARINO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 966/2005 del GIUDICE DI PACE di ALBANO
LAZIALE, del 12/12/05, depositata il 22/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Marino ha respinto l’opposizione proposta dalla sig.ra B.A. T. a verbale di accertamento di violazione dell’art. 148 C.d.S., commi 11 e 16 (invasione della carreggiata destinata al senso opposto di marcia con superamento dei veicoli fermi ad un semaforo) notificatole dalla Polizia Municipale di Marino;
che la Sig.ra B. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo di censura, cui l’amministrazione comunale intimata non ha resistite;
che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con l’unico, complesso motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si censura la ritenuta esclusione dell’illegittimità del verbale per mancata indicazione dei motivi di impossibilità della contestazione immediata dell’illecito;
che il motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice fatto riferimento all’annotazione “impossibile intimare l’alt nei modi regolamentari”, figurante nel verbale, che, posta in relazione alle caratteristiche della condotta – in sè pericolosa – contestata (l’invasione dell’opposta corsia di marcia con superamento dei veicoli fermi a un semaforo), ben evidenziava le ragioni della impossibilità di intimare l’immediato arresto del veicolo senza che ne derivassero pericolo o intralcio per la circolazione;
che il ricorso va in conclusione respinto;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010