Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10357 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI RONCOFREDDO, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dagli Avvocati SPINELLI Stefano e Luca

Costaglieli per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente

domiciliato in Roma, via A. Bertoloni n. 26/B, presso lo studio

dell’Avvocato Maurizio Dell’Unto (studio Brugnoletti e associati);

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Cesena n. 201/06,

depositata in data 7 febbraio 2006;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LECCISI Giampaolo il quale ha chiesto l’accoglimento

del ricorso perchè manifestamente fondato;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che si è riportato alle conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 7 febbraio 2006,, il Giudice di pace di Cesena accoglieva l’opposizione proposta da C.A. nei confronti del Comune di Roncofreddo, avverso il verbale di contestazione di violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9.

Il Giudice di pace rilevava che la violazione era stata accertata su un tratto di strada non ricompreso nel decreto prefettizio che autorizzava la rilevazione della velocità a distanza e che era quindi necessaria la contestazione immediata, nella specie non avvenuta.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Comune di Roncofreddo sulla base di un unico motivo; l’intimato non ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il Comune ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 dell’art. 201 C.d.S., commi 1-bis e 1-ter, come modificato e integrato dal D.L. n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2003, nonchè della L. n. 689 del 1981, art. 14 in ordine alla eccezione della mancata contestazione immediata e alla presunta carenza di motivazione, in merito, nel relativo verbale di accertamento.

Il Comune sostiene che il Giudice di pace avrebbe errato nell’applicazione delle citate disposizioni, perchè l’entrata in vigore del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 non avrebbe fatto venir meno la possibilità di procedere comunque alla rilevazione della violazione dei limiti di velocità mediante apparecchiature elettroniche direttamente utilizzate dagli agenti accertatori, trovando invece la detta disciplina applicazione solo nel caso di accertamento della velocità in assenza degli agenti. Nel verbale di contestazione era poi indicata la ragione della mancata contestazione immediata rilevata a mezzo velomatic 512, debitamente omologato, e cioè quella prescritta dall’art. 201 C.d.S., comma 1-bis, lett. e), (violazione accertata con mezzi che consentono il rilevamento della velocità esclusivamente ad avvenuto passaggio del veicolo).

Il ricorso è manifestamente fondato e va pertanto accolto.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare (sent. n. 376 del 2008;

sent. n. 1889 del 2008) che, con la normativa introdotta nel 2002 (D.L. n. 121, convertito, con modificazioni, nella L. n. 168), il legislatore ha inteso regolare ex novo, onde colmare le lacune ordinamentali che avevano determinato difformi modalità attuative e dubbi di costituzionalità, la materia del rilevamento delle violazioni mediante apparecchiature elettroniche in determinate situazioni.

A tal fine, giusta quanto è desumibile dall’inequivoco tenore letterale del citato D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 si è stabilito che: a) i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso) possono essere utilizzati od installati sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’art. 2 C.d.S., comma 2, lett. A e B; b) gli stessi dispositivi possono essere utilizzati od installati sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento di cui alla medesima norma, lett. C e D, ovvero su singoli tratti di esse, ove specificamente individuati, con apposito decreto prefettizio, in ragione del tasso d’incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati; c) dell’utilizzazione od installazione dei detti dispositivi deve essere data informazione agli automobilisti;

d) la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi idonei ad accertare il fatto costituente illecito e i dati d’immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione; e) l’utilizzazione di dispositivi che consentano il rilevamento automatico della violazione senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti è subordinata all’approvazione od omologazione dei dispositivi stessi ai sensi dell’art. 45 C.d.S., comma 6; f) in caso d’utilizzazione dei dispositivi in questione secondo quanto stabilito nei precedenti punti, non sussiste l’obbligo di contestazione immediata di cui all’art. 200 C.d.S..

Ne deriva che il disposto del primo comma integrato con quello del secondo comma della norma in esame – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri d’individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali – evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi de quibus, tra l’altro, anche in funzione del quarto comma, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata. La norma non pone, pertanto, un’esclusione generalizzata dell’utilizzazione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 C.d.S., comma 1-bis.

Nella specie, risulta dunque evidente l’errore nel quale è incorso il Giudice di pace di Cesena, il quale ha escluso, in principio, per le strade diverse da quelle individuate dal Prefetto, la possibilità stessa di procedere a rilevazione elettronica della velocità e di procedere alla contestazione differita, che, al contrario, è sempre possibile nei casi di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1-bis, lett. e).

In conclusione, il ricorso va accolto perchè manifestamente fondato, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Poichè peraltro non appaiono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto dell’opposizione proposta da C.A..

In applicazione del principio della soccombenza, l’intimato va condannato alla rifusione delle spese dell’intero giudizio, che si liquidano, per il giudizio di primo grado, in Euro 600,00, di cui Euro 280,00 per diritti ed Euro 220,00 per onorari, e, per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge per entrambi i giudizi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da C.A.; condanna il C. al pagamento delle spese dell’intero giudizio, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 600,00, di cui Euro 280,00 per diritti ed Euro 220,00 per onorari, e, quanto al giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge per entrambi i giudizi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

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