Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19305 del 16/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 16/09/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 16/09/2020), n.19305
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19452-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
CAD LIGURIA 2 SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO BELLINI 24, presso
lo studio dell’avvocato ANTONELLA TERRANOVA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FILIPPO ALESSANDRO BRUNO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1847/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LIGURIA, depositata il 20/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
La CTR della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso a carico della CAD Liguria 2 s.r.l. con il quale era stato applicato, sulla base di un’informativa dell’OLAF, un dazio Paesi terzi alla dichiarazione di importazione del 13 aprile 2010. Secondo il giudice di appello, applicandosi la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, l’Amministrazione non aveva fornito alcuna giustificazione idonea a dimostrare le ragioni di urgenza tali da giustificare il mancato rispetto del termine dilatorio normativamente previsto.
L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.
La parte intimata non si è costituita.
La ricorrente deduca la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11. Il giudice di appello non avrebbe considerato la speciale disciplina normativa prevista in tema di contraddittorio doganale, facendo erroneamente riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.
Il motivo è fondato.
Ed invero, questa Suprema Corte (Cass. 23 maggio 2018, n. 12832) ha ribadito, in primo luogo, l’orientamento secondo cui è inapplicabile agli avvisi di rettifica in materia doganale, la L. 20 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, (Cass. n. 8399/13; Cass. nn. 10070/14, 9799/14, 9800/14, 9801, 9802/14, 9803/14, 10070/14, 15032/14, 15033/14, 15034/14, 15035/14, 15036/14, 15037/14, 2592/14, 25973/14, 25074/14, 25975/14);
In sostanza, in materia doganale, il principio fondamentale dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa, di cui il diritto al contraddittorio preventivo è parte integrante, non costituisce una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni rispondenti ad obiettivi di interesse generale UE, quale quello di procedere al recupero tempestivo delle entrate proprie, sicchè deve escludersi la violazione di tale principio nel caso in cui l’autorità doganale operi la rettifica di un accertamento omettendo la preventiva audizione dell’interessato, qualora la normativa interna – in particolare il D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 7, (nel testo previgente alla novella del 2012) consenta al contribuente di proporre ricorso in via amministrativa contro l’atto impositivo e, pur senza prevedere la sospensione automatica dello stesso, rinvii al Reg. (CEE) n. 2913 del 1992, art. 244, il quale, al comma 2, indica le condizioni e, al successivo comma 3, pone i limiti per la concessione della menzionata sospensione (v. Corte di giustizia UE, 20 dicembre 2017, causa C-276/16) – Cass. n. 12095/2019-.
A tali principi non si è affatto uniformato il giudice di appello che, al contrario, nella materia esaminata – dazi antidumping-ha ritenuto applicabile la disciplina di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Liguria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Liguria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020