Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18970 del 11/09/2020
Cassazione civile sez. I, 11/09/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 11/09/2020), n.18970
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10310/2019 proposto da:
R.I., elettivamente domiciliato in Roma Via Sabotino 46/f presso
lo studio dell’avvocato Comi Vincenzo che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Paparoni Francesca;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 24/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2020 dal Cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto depositato il 24 agosto 2018, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto da R.I., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento negativo della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
2. Avverso tale decreto nell’interesse del richiedente è stato proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui segue la prospettazione di varie questioni di legittimità costituzionale. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile per tardività. Anche la data più recente di rilascio della procura, ossia il 20 settembre 2018, rappresenta una conferma di quanto indicato nell’epigrafe del ricorso per cassazione, ossia che il decreto del Tribunale di Milano è stato notificato via p.e.c. il 27 agosto 2018. Il ricorso è stato notificato il 2 aprile 2019, ben oltre il termine di trenta giorni previsto dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna alle spese, dal momento che l’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020