Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18988 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. I, 11/09/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 11/09/2020), n.18988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6640/2019 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Loredana Liso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

nonchè contro

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Bari e Procuratore

Generale presso la Corte di Cassazione;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI depositato il 27/1/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

1/7/2020 dal cons. PAZZI ALBERTO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il Tribunale di Bari, con decreto del 27 gennaio 2019, rigettava il ricorso presentato da C.B., cittadino del Mali, avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale, giudicate non credibili le dichiarazioni del migrante (il quale, di etnia bambarà, aveva raccontato di essere fuggito a seguito dei cruenti scontri avvenuti fra i bambarà e i poular, nel timore di venire ucciso da questi ultimi), escludeva il diritto al rifugio, non essendo state neppure dedotte situazioni di persecuzione quali vessazioni o repressioni violente e implacabili, riteneva che non fossero state dimostrate circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) e osservava come nel distretto di Bamako non sussistesse una condizione di conflitto armato determinante una condizione di violenza generalizzata;

nel contempo il collegio del merito escludeva che potesse essere riconosciuta la protezione umanitaria, in mancanza dell’allegazione e della dimostrazione di una situazione di vulnerabilità e non risultando provato uno stabile inserimento sociale del richiedente asilo in Italia;

2. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso C.B. prospettando due motivi di doglianza;

2. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso C.B. prospettando due motivi di doglianza;

il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “omesso esame di fatti decisivi/violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b)”, assume che il Tribunale abbia tralasciato di considerare che i fatti narrati dal ricorrente dimostravano il ricorrere dei presupposti per il riconoscimento sia dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), tenuto conto, ai sensi dell’art. 5 del medesimo decreto legislativo, che la minaccia di un danno grave può pervenire anche da soggetti non statuali se lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o il territorio non possono o non vogliono fornire protezione;

il giudice di merito avrebbe poi omesso di assolvere adeguatamente al proprio dovere di cooperazione, in quanto non aveva disposto l’audizione del ricorrente nè aveva svolto alcun approfondimento istruttorio rispetto alle problematiche da questi rappresentate e alle minacce subite;

3.2 il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “vizio motivazionale: motivazione apparente/violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, art. 10 Cost., il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2,3,7,14 e 17; D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, art. 32, comma 3; D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6”, sostiene che il Tribunale non avrebbe valutato compiutamente la documentazione prodotta e la situazione personale del ricorrente e avrebbe motivato il proprio diniego in maniera generica e insufficiente, omettendo di svolgere l’istruttoria a cui era tenuto e non considerando le problematiche addotte in correlazione con l’etnia di appartenenza;

il giudice del merito – in tesi di parte ricorrente – avrebbe dovuto assolvere il proprio dovere istruttorio di verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica allegata dal migrante fosse effettivamente sussistente nel paese in cui doveva essere disposto il rimpatrio;

il rigetto della domanda di protezione umanitaria sarebbe poi avvenuto in maniera automatica in conseguenza della reiezione delle altre domande, senza alcuna indagine sulle diverse condizioni poste a base della peculiare richiesta da ultimo presentata e trascurando la condizione di integrazione raggiunta;

4. i motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro parziale sovrapponibilità, sono in parte inammissibili, in parte infondati;

4.1 il giudice di merito ha escluso il ricorrere dei presupposti della protezione prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, poichè non era state neppure dedotte “situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile”;

a fronte di questo rilievo il ricorso si limita a sostenere che la vicenda narrata rientrerebbe pienamente nell’istituto del rifugio internazionale, senza comprendere la ratio decidendi della decisione impugnata, che ha fatto applicazione del principio dispositivo (secondo il quale il ricorrente anche in questa materia ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio; cfr. Cass. 27336/2018), nè muovere alcuna contestazione ad essa in maniera autosufficiente, indicando puntualmente come e dove, all’interno del ricorso, simili allegazioni erano state invece compiute;

4.2 il Tribunale, all’esito dei giudizio di non credibilità, ha ritenuto che non risultasse dimostrato il ricorrere di circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di danno grave previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);

le critiche in esame, pur adducendo un omesso esame dei fatti allegati o il mancato vaglio della documentazione prodotta, intendono nella realtà contestare la valutazione di non verosimiglianza delle dichiarazioni rese dal migrante, malgrado la stessa rientri nel giudizio di fatto demandato al Tribunale, e si traducono in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito;

4.3 la procedimentalizzazione legale della decisione in ordine alla affidabilità delle dichiarazioni del migrante non prevede poi l’obbligo di una sua audizione in presenza di contraddizioni, incongruenze o assenza di dettagli all’interno del racconto e quale condizione per la valorizzazione di queste circostanze in termini di inattendibilità;

al contrario D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, stabilisce che il giudice possa direttamente valutare l’affidabilità delle dichiarazioni del migrante tenendo conto della loro coerenza e plausibilità, della mancanza di contraddizioni con informazioni generali e specifiche pertinenti al caso che siano disponibili (lett. c) e dei riscontri effettuati (lett. e);

4.4 qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere a un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria personale nel paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018);

ai fini invece del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018);

il Tribunale si è ispirato a simili criteri, prendendo in esame una pluralità di informazioni aggiornate sulla situazione in Mali, puntualmente elencate a pag. 4 del decreto impugnato, risalenti all’anno 2018;

la critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018);

4.5 rispetto alla protezione umanitaria il Tribunale, lungi dal far discendere la reiezione della domanda in maniera automatica dal mancato accoglimento delle altre richieste di protezione, ha invece constatato che il ricorrente non aveva allegato e dimostrato alcuna condizione di vulnerabilità rilevante a tal riguardo (“Nel caso di specie non risulta una effettiva lesione di diritti fondamentali del medesimo nè è comprovata una specifica situazione denotante vulnerabilità del soggetto” pag. 4);

nè risulta trascurata la prospettata situazione di integrazione, che al contrario il Tribunale ha escluso a motivo della breve durata del rapporto di lavoro o dell’irrilevanza a tal fine della permanenza nel territorio italiano o della frequenza di corsi di lingua italiana;

sotto questo profilo la doglianza presentata non è in alcun modo riferibile al contenuto del provvedimento impugnato e risulta così inammissibile, perchè propone censure prive di specifica attinenza al decisum del decreto impugnato e si traduce in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito della controversia;

5. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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