Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10049 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. III, 27/04/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 27/04/2010), n.10049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.S. noto (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 142, presso lo studio

dell’avvocato PENNISI VINCENZO ALBERTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CUFFARI SALVATORE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.D., SPORTASS CASSA PREVIDENZA PER L’ASSICURAZIONE

DEGLI SPORTIVI, GRUPPO SPORTIVO ANSELMI;

– intimati –

sul ricorso n. 25076-2005 proposto da:

SPORTASS CASSA DI PREVIDENZA PER L’ASSTCURAZIONE DEGLI SPORTIVI

(OMISSIS) in persona del Commissario Straordinario, Avv.

P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI

RIZZO 41, presso lo studio dell’avvocato OLIVIERI VITTORIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CIANNITTO ANTONINO giusta delega

in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

142, presso lo studio dell’avvocato PENNISI VINCENZO ALBERTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CUFFARI SALVATORE giusta delega

a margine del ricorso principale;

– controricorrente –

e contro

GRUPPO SPORTIVO ANSELMI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 695/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 3/6/2004, depositata il 24/07/2004,

R.G.N. 1149/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. CHIARINI Maria Margherita;

udito l’Avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI per delega dell’Avvocato

SALVATORE CUFFARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del maggio 1989, A.A. e Z.A., in proprio e nella qualità di rappresentante legale del minore A.N., convenivano dinanzi al Tribunale di Catania la società Sportass, Cassa di Previdenza per l’assicurazione degli sportivi, ed il Gruppo Sportivo Anselmi deducendo che il (OMISSIS), durante lo svolgimento di una gara ciclistica, su un circuito chiuso al traffico autoveicolare, ma non a quello pedonale, senza transenne e con punti di vendita ambulante, dinanzi ad uno dei quali era fermo il figlio di (OMISSIS) anni A.N., questi era investito dal ciclista S.R., impegnato in un inseguimento dei battistrada, e a causa del grave trauma cranico residuavano postumi permanenti. Concludevano pertanto per la condanna in solido al risarcimento dei danni di S.R., del Gruppo Sportivo Anselmi, della Sportass Cassa di Previdenza per l’assicurazione degli Sportivi nella qualità di manlevatrice della responsabilità civile del S.R., nei cui confronti la citazione era notificata il 15 febbraio 1991.

Costituitosi con comparsa del 20 settembre 1989 il Gruppo Anselmi rappresentato da R.A., nella qualità, eccepiva la prescrizione biennale e nel merito la responsabilità del minore, sceso dal marciapiedi mentre sopraggiungevano i corridori, e dei suoi genitori per omessa vigilanza. Rilevava inoltre che il danno doveva esser risarcito dalla Sportass, assicuratrice per la responsabilità civile della gara ciclistica.

Costituitasi in pari data la Sportass contestava di esser passivamente legittimata in quanto non autorizzata all’assicurazione della responsabilità civile e comunque, non essendovi danni cagionati da veicoli a motore, non era esperibile l’azione diretta nei suoi confronti. Nel merito contestava la responsabilità del S.R., attribuendola al minore.

Il Tribunale, accertato, in base ai documenti prodotti, l’obbligo della Sportass di garantire la responsabilità civile del Gruppo Sportivo e del S.R. e ritenuto che l’accettazione del contraddittorio aveva sanato l’eventuale nullità della chiamata diretta dell’assicurazione, respingeva l’eccezione di prescrizione biennale e, ravvisate colpevoli carenze organizzative di sicurezza nella gara da parte del Gruppo Sportivo, condannava i convenuti, in solido, a pagare Euro 22.115,21 agli attori.

Con sentenza del 24 luglio 2004 la Corte di appello di Catania, dichiarata la contumacia del Gruppo Sportivo Anselmi, accoglieva l’appello principale della Sportass e rigettava quello incidentale degli A. sulle seguenti considerazioni:

1) il tratto di strada in cui si era verificato l’incidente era chiuso alla circolazione dei veicoli e quindi non sussisteva l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18;

2) il Gruppo sportivo Anselmi si era limitato a rilevare che il danno sarebbe stato risarcibile dalla Sportass, ma senza formulare alcuna chiamata in garanzia della stessa, se non all’udienza di precisazione delle conclusioni e perciò tardivamente, non avendo l’assicurazione accettato il contraddittorio;

3) la carenza di legittimazione passiva della Sportass non era sanabile dalla costituzione in giudizio della medesima o dalle difese nel merito ovvero dal comportamento stragiudiziale;

4) l’impugnazione dei danneggiati sul quantum dei danni liquidati era da rigettare.

Ricorre per Cassazione A.N., divenuto maggiorenne, cui resiste la Sportass che ha altresì proposto ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memoria. E’ stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del rappresentante legale del Gruppo Sportivo Anselmi. Le parti hanno depositato nuova memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Ai sensi dell’art. 335 c.p.c. i ricorsi vanno riuniti.

Il contraddittorio è integro e va quindi respinto il rilievo della ricorrente incidentale di inammissibilità del ricorso principale per inottemperanza all’ordine di integrarlo.

Ed infatti: a) dal certificato del Comune di Catania depositato dal ricorrente A. risulta che R.A., costituitosi in primo grado nella qualità di rappresentante legale del Gruppo A. deceduto l'(OMISSIS); b) il controricorso e ricorso incidentale della Sportass è stato notificato al Gruppo Sportivo Anselmi in via (OMISSIS) – ove gli era stato validamente notificato l’appello nel giugno 2003, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata e quindi ove era stata rinvenuta una persona legittimata a ricevere gli atti ad esso destinati (Ndr: testo originale non comprensibile) ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per irreperibilità del destinatario, secondo quanto risulta dall’avviso di ricevimento redatto in data 12 ottobre 2005 dall’agente postale.

Pertanto, in mancanza di pubblicità legale per le associazioni non riconosciute, quale è il Gruppo Sportivo Anselmi, che consentano di individuarne la sede e le persone che lo rappresentano, ai fini e per gli effetti dell’art. 145 c.p.c., è valida la notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. direttamente nei confronti di detta associazione (S.U. 3091/2002; Cass. 9447/2009, 7773/2006).

1.1.- Con il primo motivo il ricorrente principale deduce:

“Violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 105, 106, 170, 267 e 269 c.p.c.) e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Il Gruppo Sportivo Anselmi, con la comparsa di risposta, aveva indicato la Sportass quale obbligata a risarcire il danno in qualità di assicuratrice della responsabilità civile e poichè questa, chiamata dagli attori, era in giudizio, non era necessario comunicarle direttamente la comparsa di risposta dell’assicurato, che nelle conclusioni aveva chiesto espressamente di estendere la responsabilità risarcitoria alla Sportass, sua assicuratrice per danni a terzi, e di sollevarlo da ogni responsabilità. Peraltro la Sportass aveva espletato attività stragiudiziale per definire il sinistro ed in giudizio si era difesa nel merito, in tal modo surrogandosi al Gruppo Sportivo e spiegando intervento volontario.

Il motivo è fondato nei limiti di cui in appresso.

Pacifico il principio secondo il quale il danneggiato non ha azione diretta contro l’assicuratore non essendo configurabile nell’assicurazione per la responsabilità civile un contratto a favore di terzo, va altresì ribadito che questi è tenuto ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 2, ad eseguire direttamente al danneggiato la prestazione dovuta all’assicurato, se da questi richiesto (Cass. 103/1999, 8622/2006).

Questo è il caso di specie, secondo quanto evidenziato in narrativa.

Infatti il Gruppo Sportivo Anselmi, nella comparsa di costituzione del 20 settembre 1989, ha chiesto di esser liberato dall’obbligo risarcitorio nei confronti dei danneggiati che lo avevano citato in giudizio: “… il danno, nella misura stabilita dal Tribunale, va risarcito dalla Sportass con la quale la gara ciclistica era stata assicurata per la responsabilità civile”. E poichè tale domanda poteva validamente esser proposta nel rito di primo grado anteriore alla novella 353/1990 mediante i comunicazione di una comparsa nelle forme previste dall’art. 170 c.p.c., senza che fosse necessaria ad assicurare il rispetto del principio del contraddittorio l’apposita notificazione dell’atto che la conteneva, consentendo la predetta modalità al destinatario della domanda, parte del giudizio – come nella specie – di interloquire sulla stessa e di apprestare la sua difesa (Cass. 5073/1999) come nella fattispecie avvenuto, il giudice di appello, nell’affermare la carenza di legittimazione passiva della Sportass avuto riguardo soltanto alla domanda dei danneggiati nei suoi confronti, ha violato i suesposti principi e pertanto il motivo va accolto.

2.- Con il secondo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 1917 e 2900 c.c. in relazione agli artt. 105, 106, 170, 267 e 269 c.p.c.) e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su altro punto decisivo della causa ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Il S.R. non si è mai costituito ed il Gruppo Sportivo Anselmi è rimasto contumace in secondo grado e quindi sussisteva il fondato timore che questo trascurasse diritti e azioni del danneggiato che per questo si è surrogato all’assicurato, oltre alla circostanza che il predetto Gruppo ha indicato la Sportass quale esclusiva responsabile e quindi la domanda attrice si è estesa automaticamente al terzo che si è difeso nel merito, così sanando i vizi della sua citazione diretta da parte dei danneggiati, in relazione al sinistro per il quale stragiudizialmente aveva accettato la garanzia.

2.1.- Con il terzo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 345 c.p.c. in relazione agli artt. 105, 106, 170, 267 e 269 c.p.c.) e omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su altro punto decisivo della causa ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Già in comparsa di risposta il Gruppo Sportivo aveva concluso per il risarcimento del danno a carico della Sportass, assicuratore della responsabilità civile, e quindi inammissibilmente in appello questa ha dichiarato per la prima volta di non accettare il contraddittorio sulla domanda di merito degli attori su cui si era difesa.

I motivi sono assorbiti dall’accoglimento del motivo precedente.

2.2 – Con il quarto motivo il ricorrente A. deduce: “Violazione e falsa applicazione di legge (art. 164 c.p.c., comma 3, art. 167 c.p.c. e art. 2900 c.c. in relazione agli artt. 105, 106, 170, 267 e 269 c.p.c.) e omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un ulteriore punto decisivo della causa ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Ogni vizio della notifica della vocatio in ius è sanato dalla costituzione del chiamato ed in relazione alle conclusioni del Gruppo Anselmi la Sportass si è difesa nel merito.

2.3 – Con il quinto motivo deduce: “Aspetti di incostituzionalità dell’art. 1917 c.c. in relazione all’art. 1916 c.c. e alla L. n. 990 del 1969, art. 18”.

Mentre l’art. 1916 c.c. consente un’ azione diretta dell’assicuratore nei confronti dei responsabili, l’art. 1917 c.c. non consente tale azione del danneggiato nei confronti dell’assicuratore e tale squilibrio costituzionale è confermato dalla L. n. 990 del 1969, art. 18 che consente invece tale azione al danneggiato da sinistro stradale, tanto più che le Federazioni Sportive aderenti al CONI hanno l’obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile.

Anche questi motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.

3.- Con il ricorso incidentale la Sportass deduce: “Violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5”.

La Corte di merito non ha delibato sulle altre doglianze concernenti la prescrizione dell’azione risarcitoria ed il merito della responsabilità e l’interesse a riproporle è collegato all’eventuale accoglimento del ricorso principale.

Il ricorso è inammissibile perchè le questioni non decise dal giudice di merito in quanto assorbite, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass. 25821/2009).

4.- Concludendo il ricorso principale va accolto in relazione al primo motivo, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa per l’esame del merito e per provvedere sulle spese, anche del giudizio di cassazione.

5.- Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte di appello di Catania anche per le spese del giudizio di cassazione. Dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale ed inammissibile il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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