Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18873 del 11/09/2020
Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 11/09/2020), n.18873
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –
Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4295/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
C.S.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto
n. 61/22/2013, depositata il 21 giugno 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 novembre
2019 dal Consigliere Marco Dinapoli.
Fatto
RILEVATO
CHE:
C.S., socia al 50% della Edilprisma s.r.l., ricorreva avverso un avviso notificatogli dall’Agenzia delle entrate di (OMISSIS) con cui veniva accertato a suo carico pro quota il reddito definito dalla società con atto di adesione, chiedendone l’annullamento perchè tardivo e per essersi avvalsa dello “scudo fiscale” di cui al D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 13 bis. La C.T.P. di Venezia accoglieva il ricorso con sentenza n. 33/23/2011. L’Agenzia delle entrate proponeva appello, che veniva rigettato dalla CTR Veneto con sentenza n. 61/22/2013 depositata il 21 giugno 2013.
L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione per violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), perchè la CTR avrebbe erroneamente applicato la normativa sul c.d. “scudo fiscale”. Chiede cassarsi la sentenza con rinvio, vinte le spese.
La contribuente non si costituisce in giudizio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.-La ricorrente Agenzia delle Entrate, come rappresentata in giudizio, ha depositato in atti in data 29 novembre 2018 una richiesta di estinzione del giudizio per avere la contribuente presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.
2.- Si è verificata dunque, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione ex lege del processo che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevate dalla ricorrente. La mancata costituzione dell’intimata esclude la pronunzia sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020