Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9970 del 27/04/2010
Cassazione civile sez. un., 27/04/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 27/04/2010), n.9970
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. FIORETTI Francesco – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. FORETE Fabrizio – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Regione Piemonte, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio
Cesare 14, presso lo studio dell’avv. PAFUNDI Gabriele, che lo
rappresenta e difende per procura in atti unitamente all’avv. Marco
Piovano;
– ricorrente –
contro
spa Fontaneto Autoservizi, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Pierluigi da Palestrina 63, presso lo studio dell’avv. CONTALDI
Mario, che la rappresenta e difende per procura in atti unitamente
all’avv. Fabrizio Gnidano;
– controricorrente –
Provincia di Novara, Provincia di Vercelli, Provincia di Biella e
Provincia del Verbano Cusio Ossola;
– intimate –
per la cassazione della sentenza n. 5043, depositata il 29/8/2006 dal
Consiglio di Stato.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/4/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;
Udito l’avv. Santarelli per delega.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
preso atto che il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la seguente relazione: “La Regione Piemonte ricorre alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso la sentenza 5043/2006, notificata il 2 marzo 2007, con cui il Consiglio di Stato accoglieva l’appello della Fontaneto Autoservizi spa e per l’effetto accoglieva il ricorso della società volto a vedersi riconosciuto il diritto a ricevere il compenso per lo svolgimento dell’attività di servizio pubblico di trasporto passeggeri per l’anno 1997.
La Regione sostiene trattarsi di controversia relativa ad una pretesa sottratta al giudice amministrativo (e perciò di competenza del giudice ordinario).
La Fontaneto Autoservizi spa si è costituita con controricorso eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso per la formazione del giudicato interno sulla giurisdizione.
L’eccezione deve essere accolta in quanto il difetto di giurisdizione non è stato dedotto in grado d’appello e quindi si è formato il giudicato interno sull’affermazione del TAR Piemonte relativa alla sussistenza della giurisdizione amministrativa (cfr anche la sentenza di queste Sezioni Unite n. 24883 del 9 ottobre 2008)”;
che trattandosi di osservazioni che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro 3.200,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna la Regione Piemonte al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010