Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1668 del 28/11/2012
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1668 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) KANE ELIMANE N. IL 24/06/1985
avverso l’ordinanza n. 963/2012 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
15/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
1e4e/s9tite le conclusioni del PG Dott. 9-1.4vtio
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- Uditi difensor Avv.; t c/Lk. Data Udienza: 28/11/2012 Trasmessa copia ex ari. 23
n. i ter L. 8-8-95 n. 332
Roma, - n i4 6EN. 2013
wourrami~mareemsienwre Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) vizio di motivazione quanto alle specifiche
doglianze mosse con l'appello all'adeguatezza e proporzionalità della misura in atto (il Kane era
stato assolto dall'imputazione associativa - capo 24 - così come era stata annullata nei suoi
confronti la dichiarazione di latitanza); 2) violazione di legge quanto alle norme sulle esigenze
cautelari e i criteri di scelta delle misure (il costante riferimento dei giudici era alla gravità degli
addebiti, senza considerare le condizioni personali e familiari del Kane, quali l'incensuratezza e
l'assenza di altre pendenze, la recente paternità, la conclamata assenza - con la revoca della
dichiarata latitanza - di ogni tentativo di sottrarsi alla misura cautelare, tanto meno fuggendo
all'estero). Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
All'udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso. Nessuno
compariva per il ricorrente.
Il ricorso, infondato, va respinto. Il giudice di merito ha correttamente e compiutamente
motivato la sua valutazione di attuale pericolosità dell'imputato, non solo riferendosi alla
gravità (indubbia) dei plurimi fatti di reato contestati, ma anche alla personalità del soggetto,
che si caratterizza (nonostante l'assoluzione dal reato associativo e la revocata latitanza) per il
suo marcato spessore delinquenziale (già nella precedente ordinanza del 26/4/12 si era fatto
riferimento al ruolo di capo che all'interno del suo gruppo rivestiva il Kane, spacciatore in
prima persona ma unico a servirsi di un'auto e anche proprietario di tutte le utenze impiegate
dai connazionali per l'esercizio dell'attività criminosa, rifornitore della sostanza stupefacente
rivenduta ed attento ad informarsi sull'andamento degli affari "sul campo") e l'elevata mobilità
internazionale tra l'Italia e il Senegal (due i periodi ivi trascorsi nel 2009), anche valendosi di
documenti portoghesi falsi. Già valutati anche i profili personali enfatizzati dalla difesa, quali la
nascita del figlio nell'agosto 2011 (tre mesi prima l'ordinanza custodiale, annota il Tribunale) e
la formale incensuratezza.
Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
processo (art. 616 cpp). Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere, va disposto ai
sensi dell'art. 94, co. 1-ter, n. att. cpp_
Pq m rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto
penitenziario ai sensi dell'art. 94, co. 1-ter, n. att. cpp_
Roma, 28/11/12
Il illePOSITATA
ei CANCELLERIA Con ordinanza 15/6/12 il Tribunale del riesame di Torino rigettava l'appello di Kane Elimane,
imputato in cautela carceraria per quattro reati continuati di detenzione e cessione di sostanze
stupefacenti (capi 20, 21, 22 e 23: anni 2009-2001), avverso l'ordinanza 24/4/12 del Gip di
quel Tribunale che respingeva la sua istanza volta a sostituire la più grave misura (emessa dal
Gip il 29/11/10 ed eseguita il 16/12/11) con quella degli arresti domiciliari. Il giudice rilevava
che analoga istanza era stata rigettata il 26/4/12 (due mesi prima), la presente differendo
dall'altra solo per l'annunciato patteggiamento, poi definito con la pena di anni 3 e mesi 8 di
reclusione (30/5/12). Ricordava nel merito la personalità di vertice del Kane all'interno del suo
gruppo e la sua elevata mobilità internazionale tra l'Italia e il Senegal.