Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18706 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 10/09/2020), n.18706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 396-2019 proposto da:

MALBI ENERGY SRL, MALBI ENERGY 3 SRL, MALBI ENERGY 2 SRL, in persona

del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

LUCISANO, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3632/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 31/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Malby Energy s.r.l., MALBI ENERGY 2 s.r.l. e Malby Energy 3 s.r.l., sulla premessa di aver impugnato la sentenza nr 3632/2018 della CTR del Lazio nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate relativa al preteso diritto alla detassazione per investimenti ambientali di cui alla L. n. 328 del 2000, art. 6, commi 13-19; di aver iniziato un confronto, all’esito della decisione di appello, con la DP competente al fine di vedersi riconosciute le perdite indicate nella dichiarazione; di aver ottenuto tale riconoscimento sicchè è venuto meno l’interesse a proseguire nel giudizio, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c.;

tale atto è sottoscritto personalmente dal legale rappresentante, M.C., con sottoscrizione autenticata dal procuratore avv. Claudio Lucisano nel rispetto delle formalità previste dall’art. 390 c.p.c..

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, e constatata la mancata costituzione dell’Amministrazione finanziaria, va dichiarata l’estinzione del giudizio.

Nessuna determinazione in punto spese in assenza di costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

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