Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18826 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. I, 10/09/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 10/09/2020), n.18826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15596-2019 proposto da:

M.M.H., rappresentato e difeso dall’avvocato ROSALIA

BENNATO, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 08/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 29.6.2018 il ricorrente impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano con il quale era stata respinta la sua istanza volta ad ottenere la predetta tutela.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano rigettava il ricorso.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione M.M.H. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35 bis, 8, 9,10 e 11 dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, degli artt. 1,6 e 13 della Convenzione E.D.U., degli artt. 46 e 31 della Direttiva 2013/32/UE, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 ed 8 dell’art. 13 della Direttiva n. 85 del 2005 e dell’art. 4 della Direttiva n. 83 del 2004, perchè il Tribunale avrebbe omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la Commissione territoriale.

La censura è infondata. Dall’esame del decreto impugnato risulta infatti che “E’ stata fissata udienza ex art. 35 bis, comma 11… con espressa indicazione dell’assenza di necessità di ripetere l’audizione e di svolgere ulteriori incombenti istruttori” e che “La causa è stata discussa nell’udienza camerale del 6/2/2019” (cfr. pag.2). Sul punto, va premesso che è affetto da nullità, per violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11 il provvedimento del giudice di merito con il quale (come avvenuto nel caso di specie), in assenza di videoregistrazione del colloquio svoltosi innanzi la Commissione territoriale, viene fissata l’udienza di comparizione con espressa previsione della non necessità di procedere all’ascolto del richiedente. Posto che la valutazione sulla credibilità della storia personale riferita da quest’ultimo è evidentemente fondata anche su un giudizio di verosimiglianza nel quale assumono rilievo centrale le modalità con cui, in concreto, viene narrato il racconto, è evidente che la ratio della norma che impone la fissazione dell’udienza in ogni caso in cui non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio svoltosi in sede amministrativa risiede nell’esigenza di consentire l’effettivo incontro tra richiedente e giudice, al fine di consentire al primo la facoltà di esercitare pienamente il diritto al contraddittorio ed al secondo la possibilità di esercitare, in concreto, il potere-dovere di cooperazione istruttoria. Ne consegue che è contrario allo spirito della norma l’atto con il quale il giudice di merito, non avendo a sua disposizione la videoregistrazione, decida comunque di escludere a priori la possibilità stessa dell’ascolto del richiedente, con ciò di fatto svuotando di significato concreto le disposizioni di cui ai già richiamati D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11.

Tuttavia, è in tal caso onere del ricorrente procedere all’immediata contestazione della nullità, nel rispetto del principio generale di cui all’art. 157 c.p.c., comma 2, dovendosi in difetto ritenere integrata la sanatoria del vizio.

Nel caso di specie il ricorrente non soltanto non deduce, nel motivo in esame, di aver tempestivamente sollevato l’eccezione di nullità del decreto di fissazione dell’udienza, nè di esser stato presente all’udienza e di aver dichiarato in quella sede la propria disponibilità ad essere sentito, nè indica su quali elementi il suo ascolto avrebbe potuto, in concreto, condurre il giudice di merito ad una conclusione diversa da quella in concreto adottata; ma nemmeno si duole, in effetti, del proprio mancato ascolto, allegando unicamente la mancata fissazione dell’udienza di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11 la quale invece, nel caso specifico, è stata regolarmente fissata e si è effettivamente svolta.

Ne consegue l’infondatezza della censura.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il Tribunale avrebbe omesso di considerare il contesto interno del Paese di origine del richiedente la protezione internazionale, caratterizzato da una situazione di pericolo generalizzato, ed avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

La censura è inammissibile con riferimento ad entrambi i profili dedotti dal ricorrente.

Quanto al primo aspetto, infatti, il decreto impugnato ha ricostruito la situazione interna del (OMISSIS), facendo riferimento a fonti internazionali debitamente richiamate nel provvedimento (cfr. pag.8). Il ricorrente nulla deduce a contrario rispetto a tali informazioni, tratte da autorevoli fonti internazionali nel corretto esercizio, da parte del Tribunale, del potere-dovere di cooperazione istruttoria ufficioso che contraddistingue la materia della protezione internazionale.

Quanto al secondo profilo, relativo al diniego della protezione umanitaria, il Tribunale dà atto che il M. non ha documentato di essersi effettivamente radicato sul territorio nazionale, e valorizza il fatto che egli, in caso di rimpatrio, si potrebbe riunire alla sua famiglia di origine, ed in particolare a moglie e figlia, che sono rimaste in patria (cfr. pag. 10). Anche tale passaggio motivazionale non è specificamente attinto dalla censura in esame, posto che il ricorrente non allega alcun elemento che il giudice di merito non avrebbe valutato, o avrebbe erroneamente apprezzato, la cui corretta considerazione avrebbe potuto condurre ad una soluzione diversa da quella in concreto adottata.

La doglianza proposta, pertanto, si risolve, quanto ad entrambi i profili in cui essa si articola, in una inammissibile richiesta di riesame della valutazione di merito, da ritenere certamente estranea alla natura e alla finalità del giudizio in Cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo` contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

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