Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19063 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 14/09/2020), n.19063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16078-2016 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. BELLONI

88, presso lo studio dell’avvocato DANIELA DAL BO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO LUCARELLI;

– ricorrente –

contro

NUOVA ROMAGNA IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

ORTIGARA 3, presso lo studio dell’avvocato MICHELE AURELI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ASTORRE MANCINI,

PIERO GIORGIO TENTONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/03/2016 r.g.n. 1/2015.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini che aveva rigettato la domanda, proposta da B.A. nei confronti della datrice di lavoro Romagna Viaggi s.r.l., con la quale era stato chiesto che venisse accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, a decorrere dal 1 maggio 1980 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro intervenuta il 7 aprile 2007, nella qualifica di dirigente del c.c.n.l. del Commercio o in subordine in quella di Quadro Al CCNL Commercio, con condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate in Euro 1.802.426,15, ovvero nella diversa somma da quantificarsi anche con ctu, ed al risarcimento del danno in relazione al minor trattamento pensionistico spettante.

2. Il giudice di secondo grado, in esito all’analisi delle declaratorie proprie delle qualifiche rivendicate e di quella di appartenenza, alla luce dell’istruttoria espletata, ha escluso che l’attività svolta dal B. si caratterizzasse per lo svolgimento di funzioni direttive con alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa, caratterizzata da contributi qualificanti per la definizione degli obiettivi dell’impresa e con autonomia operativa e di iniziativa e con responsabilità delle iniziative adottate in settori di notevole rilevanza. La Corte territoriale ha infatti ritenuto che l’attività di incoming (voucher, documenti di viaggio, prenotazioni alberghiere e altri servizi quali escursioni guide trasporti, ma non voli aerei) era priva dell’autonomia, della discrezionalità e della responsabilità richiesta per l’inquadramento rivendicato sia di quadro che, a maggior ragione, di dirigente.

3. Per la Cassazione della sentenza ha proposto tempestivo ricorso B.A. affidato a cinque motivi ai quali ha resistito con controricorso la società Nuova Romagna Immobiliare s.r.l., già Romagna Viaggi s.r.l.. Il ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e delle disposizioni del c.c.n.l. in relazione alla qualifica di dirigente e di quadro.

4.1. Nel sottolineare che la Corte territoriale, una volta esclusi i presupposti per riconoscere al ricorrente la qualifica di quadro, aveva ritenuto assorbita la domanda di riconoscimento delle funzioni dirigenziali il ricorrente osserva che tuttavia il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere che la qualifica di Quadro, e quella di dirigente, si caratterizzino per una totale assenza in capo all’imprenditore del potere di controllo e di indirizzo della società. Ricorda il ricorrente che il quadro è pur sempre un lavoratore subordinato che svolge in via continuativa funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa. Evidenzia che il potere gestionale, di indirizzo e di controllo sull’attività prestata dai collaboratori resta in capo all’imprenditore. Sottolinea che il carattere distintivo della qualifica di quadro va ravvisato nella sussistenza di funzioni direttive di rilevante importanza che contribuiscano allo sviluppo ed all’attuazione degli obiettivi dell’impresa e che si esplichino nel coordinamento e controllo di un settore di azienda (nella specie quello commerciale relativo alle attività di in coming della società).

4.2. Sulla base di queste premesse il ricorrente insiste nel ritenere dall’istruttoria svolta era risultato confermato che il ricorrente si era occupato, con un ampio margine di discrezionalità, proprio dell’intero settore in coming rappresentando la società nelle trattative con importanti fornitori, tour operator e con le agenzie di viaggio clienti.

4.3. Sostiene che la Corte di merito, erroneamente, avrebbe trascurato di valorizzare la circostanza che al B. era affidato il coordinamento di tutto il personale adibito all’agenzia presso cui prestava servizio occupandosi, come detto, dell’intero settore commerciale dell’incoming.

4.4. Osserva che, anzi, tale attività era riconducibile addirittura alla superiore qualifica di dirigente del c.c.n.l. commercio, che compete al lavoratore che risponda direttamente all’imprenditore o ad altro dirigente delegato e la svolga con discrezionalità ed autonomia e con potere di imprimere direttive all’impresa o ad un suo settore.

5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 individuato nella comprovata circostanza che il ricorrente era preposto, presso l’agenzia, al coordinamento dell’attività commerciale del settore in coming e del personale ad essa adibito. Osserva il ricorrente che dall’istruttoria era emerso appunto il coordinamento di quest’attività, centrale per il funzionamento dell’azienda, e deduce che la Corte di merito ne avrebbe dovuto tenere conto ed attribuire rilevanza primaria al fatto che il ricorrente, preposto alla gestione dell’agenzia ed al coordinamento del personale ivi adibito, si occupava in via esclusiva e con ampia autonomia decisionale dell’attività commerciale relativa al settore in coming, intesa come attività di contrattazione con i fornitori ed i clienti.

6. Con il terzo motivo di ricorso si deduce che la Corte di merito, escludendo lo svolgimento di mansioni superiori, sarebbe incorsa nella violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. per omessa e/o errata parziale valutazione delle prove acquisite al processo.

6.1. Osserva il ricorrente che la sentenza di appello avrebbe omesso di riportare alcune delle testimonianze rese in giudizio e che altre sarebbero state riportate solo parzialmente. Ritiene invece il B. che da una corretta ricostruzione delle dichiarazioni rese sarebbe risultato confermato che della gestione dell’attività commerciale era responsabile solo il B., senza alcuna ingerenza da parte dei soci che si limitavano ad esercitare un’azione di indirizzo gestionale ed organizzativo generale della Società.

6.2. Aggiunge poi che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto che la lettera di assunzione del ricorrente non era utile per confermare la qualifica dirigenziale rivendicata. In tal modo il giudice di appello avrebbe trascurato di considerare che invece in tale documento era espressa la inequivoca volontà della società di attribuire al dipendente le funzioni proprie del Dirigente.

7. Con il quarto motivo di ricorso, poi, viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., comma 2 per avere la Corte di appello erroneamente valutato le prove e gli atti depositati nel differente giudizio in tema di concorrenza sleale, instaurato dalla società nei confronti del B. e di altri dipendenti, nel quale questi era menzionato come responsabile commerciale della società.

7.1. Secondo il ricorrente la Corte avrebbe dovuto tenere conto della documentazione depositata in quel giudizio – dalla quale emergeva incontrovertibilmente che le funzioni direttive svolte dal B. erano riconducibili alla qualifica dirigenziale o, quantomeno, a quella di quadro – insieme alle prove acquisite nel presente ed in particolare del fatto che da quella documentazione si evinceva che era la stessa società a riconoscere al B. il ruolo di Responsabile commerciale.

8. Con l’ultimo motivo di ricorso, infine, è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 230 e 116 c.p.c. per non avere il giudice di appello attribuito valenza confessoria alle dichiarazioni rese dall’amministratore unico della società in sede di interrogatorio formale. 8.1. Deduce il ricorrente che la Corte di merito avrebbe proceduto ad una valutazione isolata di quelle dichiarazioni, non le avrebbe inserite nel complessivo quadro probatorio acquisito, ed avrebbe trascurato di attribuire rilevanza alla circostanza, ammessa, che il ricorrente, con ampia autonomia decisionale e discrezionalità, si occupava di tutta la contrattazione per l’acquisto dei servizi di alberghi e fornitori locali, fissando la politica di pricing della società ed incidendo, così, concretamente sui bilanci della stessa. Inoltre non avrebbe tenuto conto del fatto che, nel corso dell’istruttoria, non era risultata confermata la circostanza che i contratti erano già predisposti, riferita dall’amministratore unico nel corso dell’interrogatorio formale.

9. Il ricorso non può essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.

9.1. Quanto alla denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e delle disposizioni del c.c.n.l. che disciplinano la qualifica di dirigente e di quadro va rilevato che la censura, pur ammissibile, è tuttavia infondata.

9.2. E’ ammissibile in quanto lo svolgimento del processo della sentenza di appello, riportato nella premessa del ricorso per cassazione, contiene la necessaria esposizione sommaria dei fatti di causa sicchè non si ravvisa la denunciata violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. Inoltre i contratti collettivi, richiamati nel corpo del ricorso per cassazione, non solo risultano allegati ai doc. 4 e 5 dello stesso ed inoltre le norme di interesse sono, seppure per sintesi, riportate e dunque non è ravvisabile la denunciata violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

9.3. Tuttavia la sentenza non si espone al vizio denunciato.

Esattamente la Corte di merito, una volta escluso che le mansioni svolte dal B. fossero sussumibili nella qualifica di quadro, non ha proceduto ad ulteriori verifiche per accertare che la stessa attività fosse riconducibile ad un inquadramento dirigenziale.

9.4. Nè, d’altro canto risulta viziata l’analisi operata dalla sentenza impugnata della qualifica di appartenenza e di quella rivendicata. Il giudice di appello nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento del lavoratore ha accertato in fatto quali fossero le caratteristiche dell’attività lavorativa in concreto svolta, ha individuato le qualifiche per esse previste dal contratto collettivo di categoria ed ha proceduto al raffronto tra il risultato della prima indagine ed il testo della disciplina collettiva. Nel far ciò la sentenza ha dato esplicitamente conto delle predette tre fasi (Cass. del 28/04/2015 n. 8589). Pur senza rigide formalizzazioni ha dato atto nel ragionamento decisorio di ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione e dunque non si può ravvisare la denunciata errata applicazione dell’art. 2103 c.c. (cfr. Cass. 22/11/2019 n. 30580).

9.5. Peraltro la Corte ha esattamente delineato i tratti della qualifica di quadro ravvisando la necessità di un’autonomia nell’impegnare la società. Se è ovvio che “il potere gestionale, di indirizzo e di controllo sull’attività prestata dai collaboratori resta in capo all’imprenditore” tuttavia per riconoscere la qualifica direttiva rivendicata è necessario che al dipendente sia affidato un potere di impegnare, nel contesto delle direttive ricevute, la società. E’ proprio questo l’accertamento che la Corte territoriale ha svolto ed, all’esito dell’esame delle prove, valutate comparativamente anche quanto alla rilevanza ed affidabilità, con valutazione di merito propria del giudice di appello ha escluso che le mansioni svolte, quali erano state accertate, potessero essere ricondotte anche solo alla qualifica di quadro rivendicata in via subordinata.

9.6. Ciò posto, rileva il Collegio che la censura mossa alla sentenza nel primo motivo si risolve, nella sostanza, in una critica alla valutazione della prova, consentita solo nei limiti in cui è autorizzata la denuncia di un vizio di motivazione, ma non scalfisce la individuazione dei caratteri distintivi della qualifica e la esatta sussunzione dei fatti accertati.

10. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile atteso che in presenza di una c.d. doppia conforme era onere del ricorrente, per superare la preclusione posta dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse. (cfr. Cass. 22/12/2016 n. 26774 e recentemente anche Cass. 06/08/2019 n. 20994).

11. Anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili poichè pur denunciando una violazione di legge si risolvono, nella sostanza, in una rivisitazione del materiale probatorio non consentita al giudice di legittimità.

11.1. Nel terzo motivo, con il quale è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. per omessa e/o errata parziale valutazione delle prove acquisite al processo, si deduce che alle prove acquisite al processo avrebbe dovuto essere attribuito un diverso peso probatorio ma la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ravvisabile invece nel caso in cui si alleghi che il giudice di appello abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. 17/01/2019 n. 1229 e 27/12/2016n. 27000). La ricostruzione del quadro probatorio ed il suo apprezzamento rientra, fuori da detti confini, nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti ristretti in cui è ammissibile il vizio di motivazione nel testo novellato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

11.2. Altrettanto deve dirsi per il quarto motivo con il quale ex art. 116, comma 2 si deduce che sarebbero state erroneamente valutate le prove e gli atti depositati nel differente giudizio in tema di concorrenza sleale instaurato dalla società nei confronti del B. e di altri dipendenti dove questi è menzionato come responsabile commerciale della società.

11.3. Si tratta di valutazione della prova che, sebbene non favorevole al ricorrente, tuttavia c’è stata.

12. Il quinto motivo di ricorso, infine, è ancora una volta inammissibile in quanto non viene trascritta la dichiarazione resa dall’amministratore che il ricorrente assume avrebbe “confessato” la qualifica dirigenziale del B..

13. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del soccombente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 6.700,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese generali oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA