Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19001 del 14/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 14/09/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 14/09/2020), n.19001
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5129-2019 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore
speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,
ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA
SCIPLINO;
– ricorrente –
contro
L.F., I.P., C.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 311/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 31/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/07/2020 dal Presidente Relatore Dott. LUCIA
ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
La Corte d’appello di Ancona, in riforma della
decisione di primo grado che aveva respinto con distinte sentenze le
domande autonomamente avanzate da L.F., I.P. e
C.M. avverso verbali di accertamento ispettivo loro
notificati dall’Inps, in seno ai quali era stata calcolata la
contribuzione previdenziale dai predetti dovuta e non versata per gli
anni 2010-2014 in relazione al reddito di impresa derivante da
partecipazione agli utili in società di capitali, annullava i predetti
avvisi di addebito;
rilevava la Corte territoriale che, pur se il D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis
faceva riferimento alla “totalità dei redditi d’impresa denunciati ai
fini IRPEF”, il rapporto previdenziale non poteva prescindere dalla
sussistenza di un’attività, di lavoro dipendente o autonomo, che
giustifichi la tutela corrispondente, sicchè doveva essere riferito
esclusivamente all’impresa commerciale o artigiana in relazione alla
quale l’assicurato era iscritto alla corrispondente gestione, con
esclusione dell’assoggettamento a contribuzione a fini previdenziali di
eventuali altri redditi di partecipazione;
avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps sulla base di unico motivo;
le controparti non hanno svolto attività difensiva;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380
bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
con unico motivo i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 14 novembre 1992, n. 438, art. 3 bis di conv.ne con modificazioni del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 e in connessione con la L. 2 agosto 1990, n. 233;
la questione sottoposta al vaglio di questa Corte attiene al fatto
se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in
quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i
requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba
parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi
percepiti nell’anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da
partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge
attività lavorativa;
trattasi di questione recentemente affrontata e risolta da Cass. 21540 del 20/8/2019, cui in questa sede si rinvia;
nella citata pronuncia è stato rilevato che il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3 bis convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, ha previsto che “A decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per l’soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1,
è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati aì finì
IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono” e che con
la nuova disposizione rileva “la totalità” dei redditi d’impresa
denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà
titolo all’iscrizione alla gestione L. n. 233 del 1990, ex art. 1 con una formulazione che realizza un ampliamento della base imponibile contributiva;
è stato rilevato, altresì, che al fine di individuare quale sia il
reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre per coerenza
di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo
al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
e che il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde
qualificare i redditi d’impresa rispetto ai redditi di capitale: i
primi, a mente dell’art. 55 (nel testo post riforma del 2004) sono
quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale, mentre
l’art. 44, lett. e) (nel testo post riforma del 2004) ricomprende tra i
redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad
IRPEG (ora IRES);
e poichè la normativa previdenziale individua, come base imponibile
sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d’impresa
così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il
testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera
partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività
lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che
questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini
contributivi;
sulla base delle svolte argomentazioni, essendosi la Corte d’appello conformata ai suddetti principi, il ricorso va rigettato;
non si procede alla liquidazione delle spese processuali in assenza
di svolgimento di attività difensiva ad opera delle parti intimate.
PQM
ta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a
norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020